STATO CIVILE - CASO – Richiesta di costituzione dell’unione civile da parte del cittadino straniero

Lo straniero che intenda costituire un’unione civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato

La legge 76/2016, al comma 19 ha previsto l’applicazione dell’art. 116 c.c., primo comma, alle unioni civili, confermata, nella fase transitoria, dal secondo comma art. 8 del d.P.C.M. 144/2016, sul quale è particolarmente rilevante il parere del Consiglio di Stato che, proprio in merito alla documentazione rilasciata dalla competente autorità straniera, ha precisato che “… la dichiarazione, resa dall’autorità competente dello Stato di appartenenza, di nulla osta all’unione civile, che lo straniero deve presentare all’ufficiale dello stato civile qualora intenda costituire in Italia un’unione civile, non venga interpretata nel senso di includere nelle ‘leggi cui è sottoposto’ lo straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Difatti il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri”.
Pertanto lo straniero che intenda costituire un’unione civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato dal quale risulti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile o che tale unione sia legittima secondo l’ordinamento di tale Stato.

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Renzo Calvigioni Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, direttore della rivista “I Servizi Demografici”.

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