Censimenti: assicurazione ISTAT, nonché modalità di rendicontazione

Censimenti: assicurazione ISTAT, nonché modalità di rendicontazione

Come sempre, in occasione sia dei Censimenti generali che delle rilevazioni statistiche curate, dall’ISTAT, in conformità al Programma Statistico Triennale del SISTAN, vi è una copertura assicurativa (morte e/o invalidità permenente) per i rilevatori, che si aggiunge (ed integra) le assicurazioni stipulate in attuazione del rapporto di lavoro, quale ne sia la forma (incidentalmente, sembrerebbe che non tutti gli UCC abbiano considerato, tra gli oneri, questo aspetto, non derogabile).
Con la circolare n. 14, prot. n. 7743 del 14/10/2011 con cui, tra l’altro, si indicano le modalità da osservare nel caso di un (eventuale) sinistro, prevedendo tanto la sua denuncia sia con riferimento all’assicurazione stipulata dall’Ente in connessione con l’instaurazionme del rapporto di lavoro (quale esso, sia, si ripete), sia all’ISTAT per qeusta specifica copertura assicurativa.
Tuttavia, la circolare n. 14 non ha riguardo unicamente a questa copertura assicurativa, considerando altresì le modalità di rendicontazione delle spese censuarie, sostenute sia dagli UPC, sia dagli UCC (o, meglio, in questo secondo caso, dai comuni) per le quali sussiste, come noto, obbligo di tenere contabilità separata (oltre che di conservazione dei relativi titoli), fornendo, ai fini di tale rendicontazione, specifica modulistica (da inoltrare via web).
Va segnalato come le diverse forme contrattuali c.d. “flessibili”, debba essere tenute distinte rispetto ai rapporti di somministrazione di lavoro. Interessante la Sezione 3, se non altro quando si consideri la tendenza, talora presente, di non considerare (es.) determinati fattori di costo, come l’uso di locali (inclusi gli eventuali fitti figurativi), arredi ed attrezzature.
Per altro, a volte, si tende a non considerare quale un costo neppure la spesa per il personale… la rendicontazione va inoltrata entro il 30/12/2012: poiché non può sempre essere detto che per quella data siano state completate anche le operazioni dell’art. 46 dPR 30/5/1989, n. 223, chi non sia debitamente tempestivo rischia di non poter rendicontare e (forse) determinare debiti fuori bilancio.

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