Certificiati elettorali, loro rilascio ai fini delle presentazioni di liste e condidature.

Certificiati elettorali, loro rilascio ai fini delle presentazioni di liste e condidature.

La fase di presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative 2012, ha consentito di dover affrontare, tra le altre questioni, quella sul rilascio dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali sia per i candidati che per i sottoscrittori, in relazione alla portata dell’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183, sia per quanto riguarda:
a) la rilasciabilità,
b) l’indicazione, o meno, della dichitura prescritta dall’art. 40, 02 dPR 28/12/2000, n. 445, così innovato.
Il MIN (S.E.) ha espresso l’avviso, come risulta da alcune circolari emesse (tra le altre, si cita quiella della Prefettura-UtG di Venezia del 7/3/2012, con sui è stato suggerito di non riportare esattamente la dicitura prevista, bensì altra:
“Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio” .. (secondo la FAQ n. 1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, non senza fare ricorso ad affermazioni sulla specialità di questi procedimenti, rispetto a cui le modifiche di cui all’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183 sarebbero inmcompatibili ed inapplicabili.
Il ricorso al criterio della “specilità normativa”, che ha indubbio fondamento, può essere, per altro, anche talora pericoloso, ponendosi come un potenziale “grimaldello” per rendere inapplicabile la modifica normativa (un po’ pre-giudiziale) sulla c,.d. “de-certificazione” (anche se, nel caso qui considerato sia ineccepibile. Per altro, appare possibile anche ricorrere ad un diverso “approccio”, se si consideri come la dicitura, anzi la sua omissione possa presentare criticità, considerando come l’art. 74, 2, lett. c-bis) d.P.R. 28/12/2000, n. 445, quale aggiunto dall’art. 15, 1, lett. f) n. 2) L. 12/11 2011, n. 183, qualifichi quale violazione dei doveri d’ufficio, “.il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)”, si potrebbe tendere, con qualche formalismo, a riportare una tale dicitura, tanto più che essa non ostacola l’utilizzabilità in sede di esame di ammissibilità delle liste e candidature.
Ma, soprattutto, dovrebbe chiedersi anche quale sia la natura della C.E.Circ. (il che non avviene molto spesso) nel senso di sollevare la questione se essa possa essere inquadrabile tra gli organi delle P.A., oppure se non svolta una funzione in qualche modo giurisdizionale (e, quindi non come parte del potere esecutivo (P.A.), pensì di quello giudiziario), dato che contro le decisioni di questa, in via generale, opera il rimedio del ricorso alla Corte d’appello (artt. 42 e ss. d.P.R. 20/3/1967, n. 223), cioè ad un organo giurisdizionale di 2° grado, e che la C.E.Circ., sia in sede di revisione semestrale delle liste elettorali, sia in occasione dello speciale procedimento di cui all’art. 32-bis d.P.R. 20/3/2000, n. 223, svolge una funzione di “accertamento” della sussistenza del diritto elettorale, accertamento che non è né può essere qualificabile quale attività amministrativa.
A ciò si aggiunga come la C.E.Circ. non sia un organo incardinato in una od in altra pubblica amministrazione, quanto un organo collegiale, la cui composizione deriva da una pluralità di organismi, monocratici e collegiali (oggi, Prefettura-U.t.G. e consiglio provinciale, un tempo (prima dell’art. 238, comma 1, lett. a) D. Lgs. 19/2/1998, n. 51) era presieduta dal Presidente del tribunale, o dal pretore, con un componente designato dalla Prefettura, e altri componenti designati dal consiglio provinciale, e costituita con decreto del Presidente della Corte d’appello.


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