Circolare del MIN attorno al rilascio del certificato di capacità matrimoniale in applicazione, e sul modello prescritto, della Convenzione fatta a Monaco il 5/9/1980 e, dall'Italia, ratificata con L. 19/11/1984, n. 950

Circolare del MIN attorno al rilascio del certificato di capacità matrimoniale in applicazione, e sul modello prescritto, della Convenzione fatta a Monaco il 5/9/1980 e, dall’Italia, ratificata con L. 19/11/1984, n. 950

E’ stata scelta una titolazione alla Wertmüller per prendere un, profondo, respiro, necessario dopo la lettura della circolare del MIN n. 3/2013 del 15/1/2013.
Si parte dalla fine, laddove si ricorda la persistenza dell’obbligo delle pubblicazioni nel caso di matrimonio, di cittadini italiani (o, quando lo sia almeno uno degli sposi) da celebrarsi avanti all’autorità consolare italiana all’estero (ma ogni autorità consolare italiana non può che avere che sede (che nel linguaggio diplomatico/consolare è, spesso, chiamata anche “residenza dell’ufficio consolare” ) all’estero …), aspetto del tutto implicito nel fatto che, in una tale fattispecie, non si è in presenza di un matrimonio celebrato all’estero, secondo le forme del luogo (art. 115 CC), non di un matrimonio celebrando secondo le forme italiane e dove la “localizzazione” all’estero è del tutto fatto meramente fisico, non giuridico, agendo l’autorità consolare italiana nell’esercizio delle funzioni proprie di cui all’art. 6 D. Lgs. 3/2/2011, n. 71 e dell’art. 8 RSC, in ciò attenendosi alla legislazione nazionale.
Poco significativo appare poi il richiamo il richiamo alla circolare del MIN . n. del 55/2/2008, mentre lascia del tutto perplessi l’assunto circa il fatto che l’intervenuta, ed indiscussa, abrogazione dell’art. 115, 2 CC comporti l’effetto che il rilascio del certificato di capacità matrimoniale, nel modulo stabilito dalla Convenzione di Monaco del 5/9/1980 risenta di una tale abrogazione, dal momento che, se sia vero (e anche questo indiscusso) che le procedure di formazione, e successivo rilascio, di un tale certificato sia assoggettato alla legge dello Stato emittente, l’ipotizzare che l’anzi ricordata abrogazione dell’art. 115, 2 CC influenzi o abbia influenzato le procedure di rilascio del certificato di capacità matrimoniale denuncia il fraintendimento, l’incomprensione sulla natura di un tale certificato.
Esso ha la natura sostanziale di un “atto” che prova quello che, nella “direzione” opposta (cioè nel caso di straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia) è la “dichiarazione” prevista dall’art. 116, 1 CC, dichiarazione che (trascurando come sia, troppo spesso, denominata, per brevità, in altro modo, denominazione del tutto impropria e, a certe condizioni, anche erronea, quanto del tutto fuorviante) ha il contenuto di una prova della sussistenza della capacità al matrimonio (richiamata anche all’art. 27 L. 31/5/1995, n. 218).
Si vorrebbe chiedere se si abbia cognizione del significato dell’espressione “capacità matrimoniale”, quanto meno come utilizzata nei contesti internazionalistici, che altro non è se non la sussistenza delle condizioni previste dalla legge nazionale a cui la persona è sottoposta per contrarre matrimonio, condizioni che possono essere positive, o negative (nel qual caso assumono la denominazione di “impedimenti”).
Orbene, per la legge italiana la “prova” della sussistenza delle condizioni positiva o dell’assenza di condizioni negative (impedimenti) non è mai unicamente documentale, ma documentale e procedimentale, ad un tempo, stante che il CC individua (Libro I, Titolo VI, Capo III, Sezione II), uno specifico procedimento, denominato “Delle formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio”, alla conclusione del quale è possibile la celebrazione del matrimonio, anzi neppure subito dopo la sua conclusione, in quanto la celebrazione può avvenire solo dal IV giorno dopo compiuta la pubblicazione (art. 99, 1 CC).
Oltretutto ricordando come la “pubblicazione” non sia il procedimento delle formalità preliminari, ma ricordando il (anche questo abrogato), art. 93, 2 CC (che prevedeva come: “La pubblicazione consiste in …”), il termine “pubblicazione” non può che continuare a riferirsi che alle affissioni considerate, oggi, agli artt. 54 e 55 RSC, affissioni costituenti una fase endoprocedimentale del procedimento concernente le c.d. “formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio”.
In altre parole, il certificato di capacità matrimoniale è riconducibile a quello che, vigente il R. D. 9/7/1939, n. 1238, era chiamato quale “certificato di eseguite pubblicazioni” (o, quando il matrimonio dovesse seguire in applicazione dell’art. 82 od 83 CC, quanto, allora, previsto dal di poco precedente art. 117) previsto dall’art. 119 citato R. D. 9/7/1939, n. 1238, disposizione che trova corrispondenza nell’art. 57, 2 RSC. In altre parole, il certificato di capacità matrimoniale considerato dalla Convenzione fatta a Monaco il 5/9/1980 altro non è se non il “certificato finale” (così, prescindendo dal nomen juris, evitiamo denominazioni che possano essere improprie, imprecise od erronee), rilasciato nei termini dell’art. 99, 1 CC e considerato tra i documenti imprescindibili dell’art. 57, 2 RSC.
Oltretutto, nel caso inverso (sposo avente cittadinanza di altro Stato, altrettanto aderente alla predetta Convenzione, fatta a Monaco il 5/9/1980, che intenda contrarre matrimonio in Italia), il predetto certificato di capacità matrimoniale  altro non è se non una “forma” che, per l’adesione alla Convenzione medesima, viene ad assumere la dichiarazione prescritta dall’art. 116, 1 CC, cioè non costituendo un diverso, ed ipoteticamente alternativo, “titolo”, ma, solo, una diversa “forma” che questo “titolo” viene ad assumere, convenzionalmente.

 

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