CITTADINI STRANIERI - Cittadinanza – convenzione di Stasburgo del 6 maggio 1963

Dichiarazioni dell’Italia sulla riduzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità

Dal sito (Consiglio d’Europa), si riportano due recenti dichiarazioni dell’Italia, relative alla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità

TRADUZIONE (non ufficiale)

Dichiarazione contenuta in una lettera del ministro degli Affari Esteri d’Italia, in data 27 maggio 2009, trasmessa dal Rappresentante permanente d’Italia e registrato presso il segretariato generale del 3 giugno 2009 – Or. Fr.
In conformità con l’accordo sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, firmata il 2 aprile 2007, l’Italia denuncia capo I della Convenzione.

Reservation contained in a letter from the Minister of Foreign Affairs of Italy, dated 27 May 2009, transmitted by the Permanent Representative of Italy and registered at the Secretariat General on 3 June 2009 – Or. Fr.
Italy makes use for the one-year period provided for in Article 12, paragraph 3, of the Convention for the entry into force of the denunciation, of reservation No. 3 of the Appendix to this Convention and, therefore, reserves itself to allow any of its nationals to retain his previous nationality if a Contracting Party for whose nationality he applies in the manner referred to in Article 1 gives its prior consent thereto.
Periodo di efficacia : 3/6/2009 –

Dichiarazione sopraindicata relativa al/ai seguente/i articolo/i : 12

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