Codice dell'Ordinamento militare: ulteriori modifiche

Codice dell’Ordinamento militare: ulteriori modifiche

Il D.Lgs. 24/2/2012, n. 20 ha, ulteriormente, modificato il Codice dell’Ordinamentro militare, D. Lgs. 15/3/2010, n. 66.
Tra l’altro, riprendendo previsioni già presenti come è il caso delle modifiche all’art. 151, c.1, in cui si ri-afferma come l’Arma dei Carabinieri sia la forza di polizia ad ordinamento militare operante (anche) nel contesto dell’EUROGENDFOR (abbreviabile in EGF), Per inciso, le modifiche all’art. 583 (art. 2) consentono di cogliere come, alla base di alcune modifiche, vi siano anche esigenze di “tagli” alle spese.
Interessanti le modifiche allì’art. 1454, per il punto in cui si fanno salvi “i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell’apposito Albo”, non tanto per i riconoscimenti, quanto per il fatto che, nel 2012, non dovrebbero ancora esservi (viventi) molti partecipanti alla guerra 1914-1918 (la cui ultima classe mobilitata è stata quella del 1899), e, forse (ma non bisogna mai essere certi di nulla) meno ancora per le guerra precedenti (Guerra Italo-turca del 1910-1911, Eritrea nel 1896, ecc. .).
All’art. 10, 2, si introduce un’integrazione all’art. 1 L. 3/8/2004,n. 206, che, per altro, era stato già in precedenza introdotto con l’art. 1, 1270 L. 27/12/2006, n. 196, disposizione che, poi, è stata abrogata, dall’art. 2268, 1, n. 1059) D. Lgs. 15/3/2010, n. 66: in altre parole, si ripristina una previsione , precedentemente presente, ma abrogata ., forse senza volerlo o, per una certa quale rimozione freudiana.
Ma come poteva concludersi un tale D. Lgs. se non con l’ormai nota formula per cui “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”?

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