Concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale

Concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale

TAR Lazio Roma sez. II quater 6/7/2015 n. 9000

1. Concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale – periodi di soggiorno in Italia – condizione di residenza legale – presupposti – individuazione.

2. Situazione residenziale di mero fatto – non costituisce residenza legale ultradecennale – presenza sul territorio – necessità dell’iscrizione anagrafica – prova diversa dalla certificazione anagrafica – inammissibilità.

3. Residenza legale ultradecennale – presupposti – attualità e continuità – disguidi e/o errori nelle cancellazioni anagrafiche – onere dello straniero di chiedere la correzione.

4. Residenza legale ultradecennale – permanenza in Italia – prove diverse dalla certificazione anagrafica – inammissibilità – va dichiarata.

5. Residenza legale ultradecennale – computo del periodo – sommatoria di più distinti soggiorni legali tra loro non continuativi – inammissibilità – va dichiarata.

1. In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi della lett. f), comma 1, dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, secondo la quale “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: (…) f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”, i periodi di soggiorno nel territorio italiano assumono rilevanza giuridica solo se coperti dall’apposito titolo autorizzatorio e certificati dall’autorità anagrafica, in quanto la condizione di “residenza legale” va riferita a quella indicata dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572 del 1993, che presuppone che il residente abbia soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica

2. Non si rivela utile a configurare il presupposto della “residenza legale ultradecennale” il mantenimento di una situazione residenziale di mero fatto, essendo invece a tal fine necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe. Ne consegue che non si può prescindere dall’iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare “aliunde” la presenza sul territorio.

3. Il requisito della residenza legale ultradecennale deve “essere attuale e ininterrotto” e che incombe sullo straniero l’onere di attivarsi in caso di disguidi e/o errori nelle cancellazioni anagrafiche che lo riguardano, al fine di ottenere una rettifica dei dati.

4. L’interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica perché la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e coerentemente l’art. 1 del d.P.R. n. 362/1994 e l’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l’esibizione del certificato di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (Cons. St. Sez. III, n. 6369 del 2014; n.6143/2011, Sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1788; Sez. II Quater, nn. 7858 e 5576 del 2013, 19121 e 10546 del 2012).

5. Il prescritto periodo minimo decennale di residenza legale non può essere raggiunto mediante la sommatoria di più distinti soggiorni legali tra loro non continuativi; allo stesso modo esso non può essere integrato da un precedente soggiorno legale ultradecennale continuativo ma giuridicamente risolto e che si collochi, dunque, in discontinuità temporale con il momento di presentazione della domanda di cittadinanza (T.A.R. Lazio, Sez. II Quater, n. 9452/2014 integralmente confermata da Cons. St. n.6369 del 2014).

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