Concorsi, commissioni e collegi “perfetti”

Concorsi, commissioni e collegi “perfetti”

Si qualifica quale “collegio perfetto” quell’organo che sia chiamato ad operare nel’interezza della sua composizione, cioè, in altri termini, con la presenza di tutti i propri componenti.
Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 1347 del 9/3/2012, ha avuto modo di considerare, con riguardo a concorsi pubblici, come in sede di operazioni concorsuali non si richieda la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, avendo la commissione giudicatrice natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218). Solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 815).
Nel caso di specie, il regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione imponeva che la commissione giudicatrice deve operare sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti. Inoltre la scelta dei quesiti orali comportava sicuramente l’adozione di determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati.
Era, quindi, indubitabile che in tale fase la commissione di esame avrebbe dovuto operare come collegio perfetto. Le parti non hanno pienamente dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che durante la temporanea assenza del commissario, giunto con cinquanta minuti di ritardo alla seduta della commissione nel corso della quale sono stati predisposti i quesit i orali della procedura concorsuale di cui trattasi, non siano state assunte determinazioni di carattere rilevante, ma solo istruttorio o preparatorio.

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