Consigli comunali in fase di rinnovo: quali poteri per i consigli comunali?

Consigli comunali in fase di rinnovo: quali poteri per i consigli comunali?

Vista la prossimità delle consultazioni elettorali per l’elezione dei sindaci e presidenti di provincia, nonché dei rispettivi consigli (comunali o provinciali), risulta del tutto attuale la sentenza del T.A.R. per la regione Puglia, sede di Bari, Sez. 2^, sent. n. 541 del 4/4/2011, relativa ai poteri dei consigli comunali una volta intervenuto il decreto di convocazione dei relativi comizi elettorali, cioè quando, pur rimanendo in carica, scontano la limitazione concernente l’adozione di atti urgenti ed improrogabili.
Alla luce di quanto dispone l’art. 38, 5 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, secondo il quale i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, deve ritenersi illegittima la delibera di adozione di variante ad un P.R.G. adottata tre soli giorni prima della data di svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio, considerato che una delibera di adozione di variante ad un P.R.G. a pochi mesi dalla sua approvazione non può contenere il carattere di improrogabilità ed urgenza sia per la natura stessa del provvedimento, che per carente motivazione che potesse sorreggere e giustificare l’adozione del provvedimento stesso che precede di pochi giorni lo svolgimento delle elezioni amministrative.
A parte ogni concezione sull’urgenza ed improrogabilità, sia permessa una considerazione, quella per cui una variante al P.R.G. rischia di prestarsi a divenire un fattore di captatio benevolenntiae, per cui non andrebbero sottovalutati componenti di opportunità.

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