Consiglio comunale: il suo Presidente è imparziale, non organo della maggioranza

Consiglio comunale: il suo Presidente è imparziale, non organo della maggioranza

Il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114).
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. 1^, sent. n. 2013 del 3/5/2012, dichiarando illegittima la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha revocato il presidente sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consiglieri, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dallo Statuto comunale, secondo cui la revoca deve essere suffragata da idonei e comprovati motivi.
Con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nello Statuto.
In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata.
Tali condizioni, peraltro, devono consistere nel venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera e ciò, dimostra l’assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ai sensi della disciplina in materia, l’adozione del provvedimento di revoca del presidente del consiglio comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, n. 696 del 20.4.2007; TAR Piemonte, n. 2248 del 4.9.2009).

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