Contrassegno di lista elettorale che utilizza simboli propri dello stemma comunale

Contrassegno di lista elettorale che utilizza simboli propri dello stemma comunale

Per quanto sussista il divieto di utilizzo, per i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli comunali, dello stemma del comune, il T.A.R. per la regione Emilia-Romagna, sede di Bologna, sez. II, n. 458 del 3.5.2014, ha ritenuto legittima l’ammissione di una lista alle elezioni comunali nel caso in cui l’insieme del contrassegno appaia diverso dallo stemma del comune. L’art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. 16/5/1960, n. 570, che prevede il divieto di utilizzo di simboli propri del comune, ha per scopo quello di evitare la confusione del contrassegno con quelli utilizzati da altri partiti o raggruppamenti politici e non prevede espressamente il divieto di simboli propri del comune e riproducenti lo stemma (tale divieto è contemplato solo nelle istruzioni per la presentazione delle candidature del Ministero degli Interni, atto privo di efficacia esterna). Invero il contrassegno, nella fattispecie, non utilizza un simbolo proprio del comune, in quanto, ad un esame complessivo, non coincide con lo stemma comunale. La circostanza che siano ripresi alcuni temi propri dello stemma comunale non rileva, in quanto complessivamente il contrassegno non riproduce lo stemma e non può essere con questo confuso. In altre parole, non è stato utilizzato lo stemma del comune, ma solo alcuni elementi di questo.

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