Contrasto di normativa interna (nello specifico: relativa al condono IVA) con il diritto dell’Unione

Contrasto di normativa interna (nello specifico: relativa al condono IVA) con il diritto dell’Unione

Con la sentenza 23 maggio 2012, n. 8110, la Cassazione ha disposto la disapplicazione d’ufficio, per contrasto con la normativa dell’Unione, come interpretata dalla Corte di Lussemburgo, dell’art. 9 bis della l. 289/2002 (condono Iva).
 
La Corte ricorda che “le misure demenziali” che comportano una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6^  direttiva IVA, così come interpretata dalla Corte di Lussemburgo (sent. 17 luglio 2008, n. C-132/06); aggiunge che la sentenza della Corte di Giustizia ha portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto dell’Unione; conclude, rilevando che la disapplicazione del diritto nazionale confliggente con le norme del diritto dell’Unione cogente deve essere operata, pure d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, al fine di assicurare la piena applicazione delle norme dell’Unione, aventi un rango preminente rispetto a quelle del singoli Stati membri: a questo conduce il principio di effettività, che comporta l’obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o – nella specie – il carattere chiuso del giudizio di cassazione.

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