CITTADINI STRANIERI - Conversione d.l. 119/2014: attuata la direttiva procedure sul riconoscimento dello status di rifugiato

Il Senato, nella seduta pomeridiana di mercoledì 15 ottobre, ha dato il via libera definitivo – con 164 voti favorevoli e 109 contrari – all’articolo unico del ddl n. 1637, di conversione in legge del decreto-legge n. 119, in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il Capo II contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e, in particolare, modifica il decreto legislativo con cui è stata attuata la «direttiva procedure» sul riconoscimento dello status di rifugiato.
Qui il testo approvato, in attesa di pubblicazione.
Di seguito la sintesi delle principali modifiche cosi’ come descritta dal relatore di maggioranza della Camera dei Deputati.
“Il Capo II del provvedimento contiene delle disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e, in particolare, modifica il decreto legislativo con cui è stata attuata la cosiddetta «direttiva procedure» sul riconoscimento dello status di rifugiato. 
La disposizione, in particolare, aumenta da dieci a venti le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e prevede che ne possano essere istituite fino ad un massimo di trenta, anziché dieci come era previsto, per l’intero territorio, e prevede che queste operino in base alle disposizioni che riguardano le commissioni territoriali. 
  Nel corso dell’esame in Commissione si è stabilito che con decreto del Ministro dell’interno presso ciascuna commissione territoriale, nel caso di eccezionale incremento delle domande, si possa prevedere che le funzioni di presidente delle sezioni o di alcune di esse siano svolte in via esclusiva. Si è anche previsto che le commissioni operino con indipendenza di giudizio e di valutazione. 
  Per quello che riguarda la composizione delle commissioni si prevede che il rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite non debba necessariamente far parte di tale organismo, ma possa essere anche solo designato dallo stesso organismo. Sono poi state aggiunte una serie di nuove disposizioni che riguardano sia la competenza delle commissioni – nel caso in cui il destinatario del provvedimento sia trasferito si prevede che sia la commissione del luogo di destinazione a decidere – sia anche il fatto che l’esame delle domande possa essere svolto con l’ausilio di organismi ed enti di tutela dei diritti umani a livello internazionale. 
  Si prevede, poi, che sia la commissione che il giudice in caso di impugnazione possano acquisire d’ufficio una serie di informazioni riguardanti sia la condizione del richiedente sia la situazione dello Stato di provenienza e, a fronte di questo potere, è stato stabilito il diritto dell’interessato ad avere accesso a tutte le informazioni sui lavori della commissione, inclusi questi elementi di prova aggiuntivi. Si prevede, poi, che lo svolgimento del colloquio possa essere svolto anche alla presenza di un solo membro della commissione e non di tutto il collegio. 
  Altre disposizioni riguardano la formazione dei componenti delle commissioni e la loro formazione. Sono stati previsti degli specifici corsi di aggiornamento organizzati dalla commissione nazionale. Viene anche specificato che la formazione viene fatta in collaborazione con l’Alto Commissariato per i rifugiati e con le EASO, European Asylum Support Office. Per quel che riguarda poi l’autorizzazione di spesa, è prevista una spesa di 9 milioni di euro circa per l’anno 2014 e di 10 milioni 680 mila euro a decorrere dall’anno 2015. 
  L’articolo 6, invece, individua una serie di ulteriori risorse per far fronte all’accoglienza dei richiedenti e all’eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale. In particolare, viene aumentato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di circa 50 milioni di euro, di 50,8 milioni di euro – prima di questo aumento il Fondo era di 118,6 milioni di euro per quest’anno – e queste nuove risorse sono destinate ad ampliare le strutture del sistema di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo. Per fronteggiare l’afflusso di stranieri viene anche creato un nuovo Fondo per il 2014 con uno stanziamento pari a 62,7 milioni di euro. La ripartizione di questo Fondo sarà stabilita con decreto del Ministero dell’interno. 
  A seguito di una serie di modifiche sono state introdotte delle norme di trasparenza che prevedono un obbligo del Ministero dell’interno di inviare al Parlamento, alle Commissioni parlamentari, una relazione, entro il 30 giugno, sia sulla ripartizione del fondo, che è stato creato con il provvedimento, e questo è un obbligo che vale solo per il 2015, sia annualmente sull’attività svolta, sul funzionamento del sistema di accoglienza, sempre entro il 30 giugno, con l’indicazione dell’utilizzazione delle risorse e, in genere, una descrizione delle modalità di ricezione degli stessi e così via. Il periodo coperto da ogni dichiarazione è annuale; il primo rapporto che sarà fatto entro il 30 giugno coprirà, invece, il periodo da novembre 2013 a dicembre 2014. Infine, l’articolo 6 del decreto-legge corregge un errore nella legge di stabilità che aveva un richiamo normativo errato, ma non mi sembra il caso di soffermarsi su questo. 
  L’articolo 7 prevede a favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria, che hanno sostenuto più spese di altri comuni per questo tipo di problemi, che sono, appunto, Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, l’esclusione delle spese sostenute da quelle rilevanti ai fini del Patto di stabilità. È un’esenzione che, di fatto, riguarda il 50 per cento degli effetti finanziari che deriverebbero dall’applicazione delle sanzioni per violazione del Patto di stabilità. Viene anche prevista una rideterminazione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili a sanzione, sempre ai fini del Patto di stabilità, che erano stati stabiliti con decreto del 10 febbraio 2014, che andrà modificato“.

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