PERSONALE - Legge n. 104/1992

Corresponsione incentivi per i giorni in cui si usano i permessi

Assume rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 13 ottobre 2016, n. 20684, in materia di spettanza per i giorni di permesso ex legge 104/1992.
L’art. 33, comma 3, primo periodo, della legge. 104/1992 e successive modifiche prevede: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa“; il successivo comma 4 prevede poi che “Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti alla citata L. n. 1204 del 1971, art. 7, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 1204 del 1971, medesimo art. 7, u.c., nonché quelle contenute nella L. 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 7 e 8 “.

Il d.l. n. 324 del 1993, art. 2, comma 3-ter stabilisce che “Al comma 3 dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole “hanno diritto a tre giorni di permesso mensile” devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito“. Mediante tale norma di interpretazione autentica si è voluto chiarire che anche nel settore pubblico i permessi de quibus dovevano intendersi retribuiti.

A mente della legge n. 88 del 1989, art. 18, comma 2, “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività“.

Non sussistendo alcuna contrattazione articolata in tal senso, prevedendo la normativa il pagamento dei compensi incentivanti unicamente “previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti”, risulta privo di base normativa l’assunto secondo cui tali compensi non dovrebbero essere corrisposti nei giorni di permesso retribuito di cui alla legge n. 104 del 1992 e successive modifiche, art. 33, comma 3.

Pertanto al pubblico dipendente va corrisposta la retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti anche per i giorni in cui fruisce dei permessi per l’assistenza ai familiari in stato di grave infermità o affetti da handicap previsti dalla legge 104/1992 (art. 33, comma 3).

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