CITTADINI STRANIERI - Decreto legge 13 maggio 2011, n.70

Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. 13 maggio 2001, n. 110) (STRALCIO)

OMISSIS

Articolo 10
Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. L’emissione della carta d’identita’ elettronica, che e’ documento obbligatorio di identificazione, e’ riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. E’ riservata, altresi’, al Ministero dell’interno la fase dell’inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD”.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d’identita’ elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’ tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis, dell’ articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalita’ di convergenza della tessera sanitaria nella carta d’identita’ elettronica, il Ministero dell’economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e’ disposta anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d’identita’ elettronica con la tessera sanitaria, nonche’ il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identita’ elettronica, ivi incluse le risorse dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita’ tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa’ di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette societa’ e’ conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovra’ conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
5. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Il sindaco e’ tenuto a’ rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d’identita’ conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno.”;
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Per i minori di eta’ inferiore a tre anni, la validita’ della carta d’identita’ e’ di tre anni; per i minori di eta’ compresa fra tre e diciotto anni, la validita’ e’ di cinque anni.”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta’ inferiore a dodici anni”;
c) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
“Per i minori di eta’ inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identita’ ai fini dell’espatrio e’ subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorita’ consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.”.
6. All’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ aggiunto infine il seguente periodo: “In caso di ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.

OMISSIS

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