CITTADINI STRANIERI - Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. n. 251)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (stralcio: artt. 13, c. 2, e 40, c. 2 e 3)

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
(stralcio: artt. 13, c. 2, e 40, c. 2 e 3)

OMISSIS

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.

OMISSIS

Art. 40

Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

OMISSIS

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 e’ abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo e’ soppresso. e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 e’ soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e’ inserito il seguente comma:
“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo’ legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attivita’ lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attivita’ di’ lavoro di cui sopra puo’ svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita’ previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

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