REDDITO DI INCLUSIONE/REDDITO DI CITTADINANZA - Decreto su reddito di cittadinanza e pensioni: le osservazioni del Garante della Privacy

Sotto il profilo della protezione dei dati personali occorre soffermarsi sulle specifiche disposizioni che disciplinano il reddito di cittadinanza

Mediante comunicato del 7 marzo 2019 il Garante della Protezione dei Dati Personali (Privacy) ha pubblicato la memoria del presidente nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il decreto legge in esame introduce importanti, innovative misure volte al sostegno economico e all’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Sotto il profilo della protezione dei dati personali, occorre in particolare soffermarsi sulle specifiche disposizioni che disciplinano il reddito di cittadinanza, rispetto alle quali pertanto, si formuleranno alcune osservazioni.

1 – Preliminarmente, si evidenzia che il prospettato meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta trattamenti su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti il suo nucleo familiare (anche minorenni) ai quali è riconosciuta la massima tutela in ragione della loro attinenza alla sfera più intima della persona o perché suscettibili di esporre l’interessato a discriminazioni.
Si tratta, in particolare, dei dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.
Tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario.

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