ELETTORALE - Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

Le norme originarie per la disciplina della propaganda elettorale

Le norme originarie per la disciplina della propaganda elettorale, così come risultano dalla legge n. 212 del 1956 e dalla legge n. 130 del 1975, si occupano delle forme tipiche tradizionali della propaganda stessa, tra le quali si inserisce in primo luogo l’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti, avvisi, ecc., volti a influire sugli elettori nel corso di una competizione elettorale; la legge prevede che questo materiale debba essere affisso in “appositi spazi” (art. 1 – comma 1).
L’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

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