CITTADINI STRANIERI - Depenalizzazione di alcune norme del T.U. Immigrazione

Tra le proposte avanzate dalla Commissione istituita dal Ministero della giustizia, presieduta dal prof. Antonio Fiorella, in materia di depenalizzazione, figura l’abrogazione degli artt. 6, c. 3, e 10 bis del Testo Unico sull’immigrazione.

“L’art.6, comma 3 prevede una disciplina speciale per il cittadino extracomunitario che non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato: l’abrogazione di questa norma comporta la riconduzione del fatto all’art. 651 c.p., con l’equiparazione tra stranieri e cittadini.
Il reato c.d. di “immigrazione clandestina” (art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998) è stato introdotto dal pacchetto-sicurezza del 2009 (l. n. 94 del 200) con l’intento di salvaguardare, attraverso la previsione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva irrogata dal giudice, il carattere immediato dell’esecuzione dell’allontanamento. Tale contravvenzione rivela una marcata impronta “simbolica”, cui si associano rilevanti “effetti collaterali” (connessi, in particolare, all’obbligo di denuncia dello straniero irregolare). Si propone l’abrogazione di questa fattispecie: non persuade la sentenza n. 250/2011 della Corte costituzionale che ha salvato l’art. 10-bis, in quanto questa norma è affine all’aggravante ex art. 61, n. 11-bis c.p. dichiarata illegittima (Corte cost. sent. n. 249/2010); entrambe le norme sono quindi espressione di colpevolezza d’autore e non per il fatto; si tratta di una norma penale del tutto inefficace e simbolica, che prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che sicuramente il soggetto non sarà in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell’espulsione. più grave della pena principale. A garantire la disciplina dei flussi in ingresso, è quindi sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione penale”

Dal sito http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NOL913116

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *