Dipendenti da P.A., procedimenti penali: le condizioni ed i presupposti per il rimborso delle spese legali

Dipendenti da P.A., procedimenti penali: le condizioni ed i presupposti per il rimborso delle spese legali

E’ interessante considerare la pronuncia del T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 2^, sent. n. 1295 del 25/10/2012 in materia di titolo al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente, poi assolto.
Il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, adottato in applicazione del principio contenuto nell’art. 44 del t.u. 30.10.1933, n. 1611, che prevedeva un giudizio di opportunità rimesso all’Avvocatura generale dello Stato, quale condizione per ottenere l’assistenza legale dell’Avvocatura o, come nella specie, il rimborso delle spese direttamente sostenute.
La diversa formulazione della norma sopravvenuta, art. 18 del d.l. n. 67/1997 – “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” – è in primo luogo espressione della volontà di evitare che i dipendenti statali debbano essere esposti all’onere delle spese legali, per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all’espletamento del servizio (TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 aprile 2010, n. 8478; Cassazione civile, sez. I 03 gennaio 2008 n. 2); si vuole anche che il suo ambito d’applicazione sia rigorosa mente circoscritto a quanto emerge dal suo contenuto testuale, non essendo la norma stessa espressione di un principio generale, da essa derivando un onere a carico dell’amministrazione (v. Cassazione civile, sentenza sopra citata).
Condizione indispensabile affinché della norma possa invocarsi fondatamente l’applicazione è allora che il dipendente sia stato ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio; cioè, appunto, “in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali” e da tale accusa sia stato pienamente assolto ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3396/2011 e n. 423/2012).
Appare quindi chiara la portata e la finalità della disposizione applicabile al caso di specie e che fonda il proprio presupposto sulla riconducibilità dei fatti all’espletamento dell’attività di servizio ed all’avvenuto proscioglimento dello stesso da ogni responsabilità: orbene, nel caso in esame, tali elementi non sono posti in dubbio, avendo la ricorrente agito nello svolgimento dei propri compiti di istituto ed essendo stata prosciolta perché il fatto non costituiva reato, con sentenza passata in giudicato.
Espunto quindi il necessario giudizio di opportunità richiesto dalla normativa previgente al fine di assicurare l’assistenza legale dei dipendenti, la norma ora applicabile risulta ammettere in via generale, in presenza delle condizioni testé richiamate, la rimborsabilità delle spese legali sostenute, salvo unicamente un giudizio di mera congruità delle somme da corrispondere, rimesso anche in questo caso all’Avvocatura dello Stato.

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