Dipendenti pubblici operanti (senza autorizzazione) per terzi: l’eventuale recupero delle somma percepite attiene alla giurisdizionale contabile

Dipendenti pubblici operanti (senza autorizzazione) per terzi: l’eventuale recupero delle somma percepite attiene alla giurisdizionale contabile

Il T.A.R. per la regione Liguria, sez. 2^, sent. n. 68 del 10/1/2014 ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso avente ad oggetto il provvedimento finalizzato al recupero delle somme percepite da un dipendente pubblico che ha svolto prestazioni lavorative extraistituzionali non preventivamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza (cfr. art. 53, 7 D. Lgs. 30/3/2001, n. 165). Con l’art. 1, 42, lett. d) L. 6.11.2012, n. 190, è stato introdotto il nuovo comma 7-bis dell’art. 53, così formulato: “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”. La nuova disciplina normativa è entrata in vigore il 28/11/ 2012 e, in forza del principio de lla perpetuatio, non esplica effetti diretti nel giudizio preconsiderato.

Si ritiene, tuttavia, che il nuovo comma 7-bis non abbia carattere realmente novativo, avendo invece il legislatore inteso rendere esplicita la natura della sanzione apprestata per combattere il fenomeno del “doppio lavoro” dei pubblici dipendenti. La prescrizione che impone a tali lavoratori di chiedere il rilascio di preventiva autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti extraistituzionali (e il rafforzativo obbligo di riversare all’amministrazione i compensi percepiti per gli incarichi non autorizzati) ha lo scopo, infatti, di precludere lo svolgimento di attività che, in ipotesi, potrebbero risultare pregiudizievoli per l’efficiente espletamento dei compiti di istituto ovvero determinare situazioni non compatibili con la posizione di imparzialità che discende dall’inserimento nell’apparato amministrativo.

Come precisato in analoga fattispecie dal giudice regolatore della giurisdizione, la richiesta (e il previo rilascio) dell’autorizzazione in parola configura un obbligo strumentale al corretto esercizio delle mansioni connesse al rapporto di impiego, la cui violazione “può essere pertanto addotta come fonte di responsabilità amministrativa capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti”, quale giudice naturale per quanto riguarda la responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti (Cass. civ., Sez. un., 2.11.2011, n. 22688). In tale prospettiva, la fonte del danno all’erario non era rappresentata, anche prima della novella legislativa, dallo svolgimento di prestazioni lavorative non autorizzate (peraltro non incompatibili, in ipotesi, con il dovere di esclusività gravante sul pubblico dipendente), bensì dalle trasgressioni inerenti alla mancata richiesta della preventiva autorizzazione e all’omesso versamento dei compensi percepiti, ossia dalla violazione di doveri strumentali al corretto esercizio delle mansioni che, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, valgono a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Deve conclusivamente stabilirsi che, come già affermato in identica fattispecie dalla sezione (cfr. sentenza n. 943 del 25.6.2013), la controversia oggetto del presente giudizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.

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