Diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. Il rilievo del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. Il rilievo del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Il diritto, pressoché illimitato, dei consiglieri comunali agli atti dei comuni, può essere oggetto di regolazione da parte del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in particolare quando ciò attenga alle procedure per la formulazione, ed accesso ai relativi atti, delle proposte iscritte all’O.d.G. del consiglio comunale, tanto più che, in tal caso, queste sono regole di funzionamento dell’assemblea auto-definite dall’assemblea consiliare medesima.
In altre parole, non vi è una limitazione posta “dall’esterno”, ma una regolazione adottata dallo stesso organo di cui il consigliere comunale è componente.
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Basilicata, Sez. 1^, sent. n. 431 del 2/8/2011 con cui è stata qualificata quale legittima la determinazione con la quale è stata rigettata la richiesta di un consigliere comunale di visionare e di avere copia di tutti i documenti contenuti nei fascicoli inerenti l’ordine del giorno del successivo consiglio comunale, nel caso in cui l’amministrazione abbia correttamente operato, rispettando le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento del consiglio comunale per rendere possibile l’esercizio della funzione di consigliere.
Va, peraltro, soggiunto che le disposizioni regolamentari innanzi citate, nel disciplinare il funzionamento dell’organo consiliare – massima espressione della rappresentanza popolare – mirano anche al bilanciamento degli interessi in gioco ed in particolare alla fondamentale esigenza di assicurare la conoscenza degli atti da parte dei membri del consiglio, che possono accedere alle proposte tempestivamente e senza particolari formalismi e quello al regolare andamento dell’attività degli uffici preposti alla preparazione degli atti.
E tutto ciò tenendo anche conto della natura degli atti che vengono portati all’attuazione dell’organo consiliare e cioè di “proposte” che possono peraltro non convertirsi in deliberati produttivi di effetti giuridici e della consistenza degli stessi (vedi quelli relativi ad esempio all’approvazione del bilancio o all’approvazione di atti regolamentari o di pianificazione) che non ne consentono pertanto altre adeguate modalità di conoscenza.

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