Diritto di accesso agli atti in capo ai consiglieri comunali.

Diritto di accesso agli atti in capo ai consiglieri comunali.

Si segnala un’ulteriore pronuncia della giustizia amministrativa (T.A.R. per la regione Abruzzo, sede di Pescara, Sez. 1^, sent. n. 190 del 7/5/2012), sul tema della portata del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, nei termini dell’art. 43, 2 T.U.E.L., affermandosi, ancorab una volta, come al consigliere comunale, non possa essere opposto alcun diniego (salvo casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse (o, motivazioni ?) personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.
In particolare, nessuna limitazione può derivare al diritto d’accesso del consigliere comunale agli atti del comune, qualunque sia il loro destinatario, dall’eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere vincolato al segreto d’ufficio (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5053); fermo restando che anche tali richieste sono soggette al rispetto di alcune forme e modalità, quali l’allegazione della qualità di consigliere comunale e la formulazione dell’istanza in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei doc umenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso.

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