ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Diritto di accesso ai documenti amministrativi: accesso e riservatezza

L’esercizio del diritto di accesso deve tenere conto del diritto alla riservatezza

Posto che il diritto alla difesa è diritto inviolabile tutelato dall’art. 24 della Costituzione, l’esercizio del diritto di accesso, pur se funzionale all’esercizio del diritto alla difesa, deve tenere conto del diritto alla riservatezza, anch’esso costituzionalmente tutelato, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il codice articola la protezione dei dati personali distinguendola su tre diversi livelli, cui corrispondono tutele crescenti: i dati comuni della persona, i dati sensibili, idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale della persona e i dati c.d. “sensibilissimi”, cioè quelli idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale della persona.

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