ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Diritto di accesso ai documenti amministrativi: il procedimento

Il procedimento per l’esercizio del diritto di accesso ha inizio con la ricezione dell’istanza

Il procedimento per l’esercizio del diritto di accesso ha inizio con la ricezione dell’istanza, che può anche essere informale in assenza di controinteressati (artt. 5 e 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184); la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento oggetto di accesso o che lo detiene stabilmente.
Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi utili a consentirne l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

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