Diritto di accesso ai documenti amministrativi: quando effettuato da mandatario, non possono "oscurarsi" i nominativi dei mandanti, anzi.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: quando effettuato da mandatario, non possono “oscurarsi” i nominativi dei mandanti, anzi.

In caso di istanza di accesso agli atti formulata da un professionista nell’interesse dei mandanti, va riconosciuto al soggetto controinteressato il diritto di accedere agli atti del procedimento avviato dai terzi, risultando illegittimo un accoglimento solo parziale dell’istanza, con oscuramento dei nomi e delle firme dei mandanti dell’incarico al predetto professionista: lo ha dichiarato il T.A.R. per la regione Toscana, Sez. 2^, sent. n. 777 del 10/5/2011.
Infatti, il mandato conferito ad un libero professionista perché, nell’interesse dei mandanti, questi proceda ad acquisire da una pubblica amministrazione atti e provvedimenti amministrativi emessi nell’ambito di un procedimento pubblico, fuoriesce dall’ambito negoziale dei soggetti privati che gli hanno dato origine per inserirsi (esso stesso) una volta posto a iniziativa di un procedimento amministrativo (qual è quello di accesso agli atti), fra gli atti del procedimento medesimo e, in quanto tali, disponibile al pari degli atti amministrativi oggetto dell’accesso.
La conoscenza dei nominativi dei mandanti non riceve alcuna tutela sul piano della riservatezza di soggetti terzi, non potendosi peraltro qualificare rispetto al procedimento di accesso i mandanti come terzi, ma come soggetti direttamente interessati al procedimento nei confronti sia dell’amministrazione alla quale per conto di essi il mandatario ha richiesto l’accesso agli atti, sia dei controinteressati.
Ma anche a volere considerare terzi i mandanti, l’esclusione di qualsiasi forma di riservatezza sui loro nomi trova conferma nell’art. 1393 CC, il cui principio può estendersi a ogni forma di mandato (con o senza rappresentanza), che recita che “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”. Si potrebbe considerare, nel merito, come se una tale, ipotetica, tutela sussistesse si avrebbe una situazione riconducibile all’espressione proverbiale del “lanciare il sasso e nascondere la mano”, il ché non risponde certamente all’ossequio del principio dell’affidamento.

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