ANAGRAFE - Disciplina concernente le mutazioni anagrafiche – trasferimento di residenza

La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, non solo non prevede disposizioni incompatibili con l’art. 31 disp. att. c.c., ma, nello stabilire che “è fatto obbligo ad ognuno di chiedere … la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale”, espressamente dispone che resta fermo, “agli effetti dell’articolo 44 del codice civile, l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedente residenza” (art. 2, primo comma).

Deve, pertanto, escludersi che la disposizione contenuta nell’art. 31 disp. att. c.c. sia stata implicitamente abrogata dalla legge n. 1228 del 1954 e deve ritenersi, al contrario, che la disciplina contenuta nel “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (a norma della quale le dichiarazioni di trasferimento di residenza da altro Comune sono presentate all’ufficiale d’anagrafe del Comune di trasferimento: art. 13 e 18) non abbia inciso sulla perdurante sussistenza dell’obbligo (recte: onere) di presentare la dichiarazione anche al Comune di migrazione, dal cui assolvimento resta condizionata l’opponibilità del trasferimento di residenza ai terzi di buona fede.

La circostanza che, in base alle predette norme regolamentari, la cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di nuova residenza debbano avere la stessa decorrenza (che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza) non incide sulla disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 44, comma primo, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi di buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza (Cassazione civile, 30 luglio 2009, n. 17752; Cassazione civile, 21 settembre 2017, n. 21922).

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