CITTADINI STRANIERI - Discriminatoria l’assegnazione degli alloggi del villaggio “La Barbuta” perché rivolta a un gruppo etnico specifico

Tribunale di Roma, II sezione civile, Ordinanza del 30 maggio 2015

Accolta pienamente dal Tribunale di Roma, con sentenza del 30 maggio 2015, la tesi espressa nel ricorso dell’Associazione 21 luglio e ASGI contro il Comune di Roma, le quali hanno sostenuto che il “villaggio” La Barbuta debba considerarsi discriminatorio – e quindi illegittimo – già per il solo fatto di rappresentare una soluzione abitativa di grandi dimensioni rivolta a un gruppo etnico specifico e comunque priva dei caratteri tipici di un’azione positiva.

«Deve infatti intendersi discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni direttaesclusivamente a persone appartenenti a una stessa etnia, tanto più se realizzata, come nel caso dell’insediamento sito in località La Barbuta, in modo da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione locale, l’accesso in condizione di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove è posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno».

 

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