IN PRIMO PIANO - Disposizioni in materia di ingresso in Italia

Cosa prevede il DPCM 10 aprile 2020?

Nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 è stato pubblicato il DPCM 10 aprile 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“.

Gli artt. 4, 5 e 6 del DPCM confermano indicazioni per l’entrata sul territorio italiano delle persone fisiche.

Art. 4 – Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all’art.  1,  comma  1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o terrestre, e’ tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a  consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli  articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara’ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verra’ utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.
2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando  l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche’ nel caso in  cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad  adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i  passeggeri  trasportati  e   a   promuovere   l’utilizzo   da   parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al  momento  dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita’ di cui al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria  competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata  all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale  situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia  non sia possibile per una o piu’ persone  raggiungere  effettivamente mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l’abitazione  o  la  dimora, indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando l’accertamento  da  parte  dell’Autorita’   giudiziaria   in   ordine all’eventuale falsita’ della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l’Autorita’  sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  determina  le modalita’ e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e  l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestivita’  all’Autorita’  sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all’art.  1,  comma  1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia,  tramite  mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate   a   comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui  si svolgera’  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e   l’isolamento fiduciario,  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza   sanitaria   e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella  medesima  comunicazione.  In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligate  a  segnalare tale situazione con  tempestivita’  all’Autorita’  sanitaria  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6.  Nell’ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile raggiungere  l’abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo all’Autorita’ sanitaria competente per territorio, la  quale  informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,  determina  le  modalita’  e  il  luogo  dove svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario,  con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita’  previste  dai commi precedenti, e’ sempre consentito per le  persone  sottoposte  a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo  di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorita’  sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita’ la dichiarazione prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l’indicazione dell’itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le modalita’ previste dalla citata lettera  b).  L’Autorita’  sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu’ possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l’isolamento  fiduciario, l’operatore di sanita’ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e’ assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione  ai  fini  INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio 2020);
c) in caso di necessita’  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanita’   pubblica   e’   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche’  degli  altri  eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;
f) informano la  persona  circa  la  necessita’  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera), nonche’ di mantenere:
1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita’  di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanita’ pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario;
h)  l’operatore  di  sanita’  pubblica  provvede   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede  secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1,  lettera  a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5 – Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto  previsto  dall’art.  4,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, e’ tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a  consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra’  utilizzato  perbraggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu’ abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti;
c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale situazione  con  tempestivita’   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell’Autorita’ sanitaria, ad isolamento.
3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri  trasportati  e   a   promuovere   l’utilizzo   da   parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento  dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i motivi  e  secondo  le  modalita’  di  cui  al  comma  1,  anche   se asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto  previsto  dall’art.  4,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale, mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e’  tenuto   a   comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le verifiche da parte delle competenti Autorita’, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra’ utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di piu’ abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti, altresi’, gli obblighi:
a)  allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione,  la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale situazione  con  tempestivita’   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorita’ sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e’ autorizzato il transito,  con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l’obbligo  di  comunicare  immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita’ all’Autorita’  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel territorio italiano e’  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e 4, nonche’ quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare,  in  caso  di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita’  al Dipartimento di prevenzione  dell’Azienda  sanitaria  locale  per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorita’ sanitaria,  ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in un altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  localita’  del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso  l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione  resa  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l’indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita’  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall’art.  4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di destinazione finale, anche ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma  1,  lettera  a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E’ fatto divieto a tutte le societa’ di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia’ presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata  l’esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorita’, tutte le  societa’  di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non gia’ sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale  in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso  in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestivita’  all’Autorita’  sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita’ italiana e  residenti  all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell’azienda   sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la localita’ da essi indicata all’atto dello sbarco  in Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con  tempestivita’  all’Autorita’  sanitaria  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita’ straniera e residenti  all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia ovvero  la  localita’  da  essi  indicata   all’atto   dello   sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa  indicazione  dell’Autorita’  sanitaria,  ove  sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei termini  definiti  dall’Autorita’  sanitaria,   sono   sottoposti   a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita’ da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche all’equipaggio in relazione alla  nazionalita’  di  appartenenza.  E’ comunque    consentito    all’equipaggio,    previa    autorizzazione dell’Autorita’  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E’ fatto divieto alle societa’ di gestione, agli armatori ed  ai comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.

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