PERSONALE - Durante le mansioni superiori non si accede alla categoria più elevata

I presupposti per assegnare le mansioni superiori

L’articolo 52, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001 contiene la lapidaria disposizione che traccia una delle distinzioni più di rilievo tra il lavoro pubblico e il lavoro privato: “L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”.
La disciplina normativa del lavoro pubblico contiene in effetti disposizioni notevolmente più restrittive rispetto all’articolo 2103 del codice civile, sia per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione delle mansioni, sia per quel che riguarda la retribuzione.
L’articolo 2013 del codice civile al comma 7 stabilisce: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Come si nota, le due norme richiamate sono tra esse totalmente incompatibili: la prima annulla la seconda.

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