E' ammissibile chiedere i danni al giudice ecclesiastico?

E’ ammissibile chiedere i danni al giudice ecclesiastico?

A volte, quando si sia in presenza di giudizi della Corte di Cassazione, cioè non certo di 1° grado, ci si chiede con quanta ostinazione agiscano le parti (e non a caso, forse, nel D.L. 6/7/2011, n. 98 sono state introdotte misure per contrastare (poco) le c.d. liti temerarie), il ché fa pensare che alcune azioni giudiziali si fondino, e motivino, su ritenute motivazioni di principio, andando ben al di là di un qualsiasi principio di proporzionalità (quanto, nel linguaggio proverbiale, può essere indicato come il gioco che valga la candela… o il contrario? …).
Si tratta di considerazioni che vanno fatte anche in relazione alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 14839 del 6/7/2011, con cui è stato affermato (dalle Sezioni Unite!) che il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad un’azione risarcitoria, promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno, che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del 18/2/1984, ratificato con L: 25 marzo 1985, n. 121.

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