Elezioni amministrative 2013 e parità di accesso alle cariche elettive: la novità della doppia preferenza

Elezioni amministrative 2013 e parità di accesso alle cariche elettive: la novità della doppia preferenza

Sono entrate in vigore a dicembre scorso, a pochi mesi dalle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio prossimi, importanti novità in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, introdotte dalla la legge 23 novembre 2012, n.215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni).
 
Le novità a tutela della parità di accesso e delle pari opportunità uomo-donna riguardano, essenzialmente, la composizione delle liste, che deve garantire la rappresentanza di entrambi i sessi, e la possibilità, per i comuni superiori ai 5000 abitanti, di esprimere una doppia preferenza, nell’ambito della stessa lista, purché le due preferenze si riferiscano a candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda scelta.
 
La direzione centrale dei Servizi elettorali del ministero chiarisce nella circolare n.30 del 25 marzo 2013 che, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’unica previsione di riequilibrio di genere contenuta nella nuova normativa è il principio secondo il quale ‘nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi’ (articolo 2, comma 1, lett. c), punto 1). In questo caso, quindi, non è data la possibilità di esprimere la doppia preferenza.
 
Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, invece, relativamente alla composizione delle liste, le legge introduce una quota massima di candidati per il genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi, e indica – con l’aiuto di un prospetto esemplificativo allegato – le modalità di calcolo della quota e di cancellazione delle eventuali ‘eccedenze’, modalità differenti per i comuni tra i 5000 e i 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 15.000.

(fonte: Ministero dell’Interno)

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