ELETTORALE - Comuni sotto i 15 mila abitanti

Voto per candidato sindaco e preferenza per consigliere di altra lista – Nullità della preferenza – Va dichiarata

Nei comuni fino a quindicimila abitanti è da ritenere sempre valido il voto con cui l’elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l’elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest’ultimo è nullo, per l’evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 febbraio 1996, n. 158). Detta fattispecie risulta implicitamente disciplinata dall’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del “favor voti”, allorché l’elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 febbraio 2006, n. 903) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280).

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