Elezioni comunali e attribuzione di seggi ai candidati alla carica di sindaco (c.d. "pre-deduzione"). Può riguardare anche la "maggioranza"

Elezioni comunali e attribuzione di seggi ai candidati alla carica di sindaco (c.d. “pre-deduzione”). Può riguardare anche la “maggioranza”

Sulla portata dell’art. 73, 11 T.U.E.L. si registra spesso un contenzioso, in quanto la c.d. “pre-deduzione” nell’assegnazione di un seggio ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti (quali sindaco) ha un, palese, effetto negativo per le liste a questo collegate.
Si, ma a quali liste collegate, cioè a quelle collegate al 1° turno, oppure, anche, al turno di ballottaggio?
Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 5065 del 9/09/2011 ha considerato, seguendo precedente giurisprudenza della medesima Sezione, come ai fini dell’attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati sindaci non eletti, deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere comunale a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegata nel primo turno elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9.12.2008, n. 6123; 4.5.2001, n. 2519).
È quindi su tale lista che grava lo scorporo del seggio a favore del candidato alla carica di sindaco non ammesso al ballottaggio.
Non è dubbio d’altra parte che: per dato letterale un seggio di consigliere comunale spetti a tutti i candidati sindaco non eletti (ammessi o non al ballottaggio), alla sola condizione che la lista o gruppo di liste a lui collegati abbiano ottenuto almeno un seggio; per dato logico il conseguente scorporo non possa gravare su una lista del gruppo formatosi in sede di ballottaggio, diversa da quella collegata al primo turno con il candidato sindaco non ammesso.
E ciò – se non altro – in assenza di un patto di collegamento tra la detta lista e il candidato sindaco non ammesso. Pertanto, la c.d. “prededuzione” deve operare nell’ambito dei seggi da attribuire alla lista collegata con ogni candidato al primo turno compreso quello ammesso al ballottaggio, dato che il trascinamento dei voti riguarda solo le liste, ma non anche il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere alcuna dichiarazione di collegamento.
La sentenza è interessante anche per il fatto che, nel caso di specie, 2 liste, collegate ad un determinato candidato alla carica di sindaco non ammesso al ballottaggio, avevano, in vista di questo, dichiarato il proprio collegamento con quello dei candidati alla carica di sindaco risultato poi eletto, con la conseguenza che la c.d. “pre-deduzione” aveva interessato i seggi attribuiti alla maggioranza consiliare.

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