Elezioni "comunali" e casi di nullità del voto. La preferenza espressa con alcuni...puntini....

Elezioni “comunali” e casi di nullità del voto. La preferenza espressa con alcuni…puntini….

Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 12 del 7/1/2013 è intervenuto su di una questione della nullità del voto, in cui, tra l’altro, una preferenza era stata indicata ricorrendo (il Consiglio di Stato parla di “imprescrutabili ragioni” …) con l’indicazione di una serie di puntini. L’art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6070; 18 gennaio 2006, n. 109).

E questa è proprio la situazione che si prospetta nel caso di specie, dove l’elettore, dopo avere marcato nella forma consueta il contrassegno prescelto ed aver regolarmente espresso una preferenza, per imperscrutabili ragioni ha ritenuto di aggiungere sulla scheda anche una serie di puntini, presenza del tutto anomala e priva di qualsivoglia giustificazione che è stata dunque giustamente sanzionata dall’Ufficio elettorale con la nullità (la fattispecie è perciò ben diversa da quella sulla quale la Sezione si è pronunciata con la decisione 16 settembre 2011 n. 5169, quando ha ritenuto legittimo il voto espresso con una scheda nella quale non risultava barrato il contrassegno di lista, bensì solo segnati alcuni puntini tutt’intorno ad esso, ravvisando in questi ultimi, appunto, la presuntiva funzione di esprimere l’intenzione di voto dell’elettore a favore dello stesso contrassegno). Forse si sta errando, ma sembra che ormai i segni di punteggiatura stiano assumendo un rilievo … eccedente rispetto alla funzione loro propria e naturale, come si ha (es.) nell’art. 35 RSC, quale innovato dall’art. 5, 2 L. 10/12/2012, n. 219.

Va osservato, inoltre, come la pronuncia non abbia proprio affrontata un’eccezione sollevata, quella per cui una struttura sanitaria avesse “avanzato esplicita richiesta di un seggio elettorale c.d. volante.
Eppure la commissione elettorale della sezione n. 2 (leggi ufficio elettorale di sezione), cui sarebbe stata trasmessa la richiesta ad opera del Comune, non avrebbe ricevuto alcuna richiesta di seggio mobile, né elenco dei degenti ricoverati.”, questione che, forse, poteva rilevare più che di una serie di … puntini.

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