Elezioni comunali ed autenticazione delle firma da parte dei  consiglieri. Se qualche consigliere rifiuti, non può predendersi che la CECirc consenta un maggiore termine

Elezioni comunali ed autenticazione delle firma da parte dei  consiglieri. Se qualche consigliere rifiuti, non può predendersi che la CECirc consenta un maggiore termine

Anche se i consiglieri comunali (o, provinciali) che abbiano reso dichiarazione circa la propria disponibilità all’autenticazione delle firme ai sensi dell’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53 vengano ad assumere, con questa dichiarazione, la qualità di pubblici ufficiali (e non certo di incaricati di pubblico servizio), per cui sono (o, sarebbero) tenuti ad autenticare le sottoscrizioni per le diverse presentazioni di lista, senza discriminazioni, in quanto soggetti ad osservare i principi di imparzialità e buon andamento, tuttavia il fatto che una qualche lista non abbia raccolto un numero di firme di sottoscrittori sufficiente a causa di un cotale (indebito) inadempimento di questi (un po’ particolari) Pubblici Ufficiali (che, talora, non hanno coscienza di essere tali) non può comportare che la CECirc possa consentire un ulteriore termine (rispetto a quello previsto per la presentazione delle liste) per una “regolarizzazione”, od una “integrazione” (cioè, per la raccolta di firme aggiuntive . nuove).
E’ quanto affermato dal T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Milano, Sez. 4^, sent. n.- 1056 del 11/4/2012, che ha riconosciuto legittimo il verbale di deliberazione della Sottocommissione elettorale circondariale con cui è stata ricusata una lista elettorale per avere la stessa un numero di autentiche inferiore a quello prescritto dalla legge per la presentazione della stessa, a causa del rifiuto di alcuni consiglieri comunali di autenticare le firme relative alla lista poi ricusata in ragione dell’appartenenza ad altre forze politiche in competizione con la predetta lista. Infatti, la mancata adesione dei consiglieri comunali e provinciali interpellati dai rappresentanti della lista non può giustificare la mancata autenticazione delle firme a sostegno della stessa, atteso che la normativa (art. 14 della legge n. 53 del 1990) individua diversi soggetti in grado di procedere a tale adempimento e, quindi, consente alle parti di sopperire ad eventuali contrattempi legati alle problematiche che potrebbero sorgere con riferimento ad alcune tipologie di soggetti incaricati. Al limite, se ne dovessero sussistere i presupposti, si può agire in altre sedi giurisdizionali per chiedere di sanzionare il comportamento illegittimo dei soggetti tenuti per legge all’autenticazione.
Di conseguenza, anche la decisione della Sottocommissione elettorale rappresenta un atto dovuto, atteso che la legge non consente di riconoscere un termine ulteriore per procedere all’integrazione della documentazione e al compimento degli adempimenti previsti entro un termine perentorio a garanzia della parità di trattamento dei cittadini e di celerità di tutto il procedimento preparatorio elettorale (artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960; in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 11.12.2007, n. 6382).

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