Elezioni comunali ed autenticazioni: ancora sulla questione delle titolarità dei consiglieri provinciali

Elezioni comunali ed autenticazioni: ancora sulla questione delle titolarità dei consiglieri provinciali

Come poteva prevedersi, la questione dell’ambito della legittimazione all’assolvimento della funzione di Pubblico Ufficiale da parte dei consiglieri provinciali ha originato diverse pronunce, non sempre uniformi (anzi).
Questa volta, il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 715 del 13/2/2014, conferma la precedente pronuncia del T.A.R. per la regiona Balisilicata, sez. 1^, sent. n. 457 del 2013, affermando che il limite alla potestà di autentica delle firme dei consiglieri comunali e provinciali rappresentato dalla pertinenza della competizione elettorale non è stato univocamente previsto dal legislatore.
Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l’insorgere di evidenti incertezze operative e l’annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un’interpretazione che certamente l’enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da Cons. Stato, ad. plen, 9.10.2013, n. 22).
Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall’adunanza plenaria.
Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.
Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21.3.1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30.4.1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.
Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.
Viene da considerare, comunque, come, fuori dal merito, il Consiglio di Stato, frequentemente la medesima sezione, dovrebbe, in qualche modo, auto-coordinarsi. Almeno, un po’.

DOCUMENTI COLLEGATI
Consiglio di Stato sez. V 13/2/2014 n. 715
Potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e dei candidati

 

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