Elezioni comunali, liste autenticate dai consiglieri provinciali: tesi che sembravano ormai maggioritarie, vedono orientamenti diversificati

Elezioni comunali, liste autenticate dai consiglieri provinciali: tesi che sembravano ormai maggioritarie, vedono orientamenti diversificati

Il T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, sez. 2^, sent. 5603 del 5/12/2013 non condivide l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n- 2501 dell’8/5/2013, a cui avevano aderito altri T.A.R. (meno quello della Basilicata). Infatti, con questa pronuncia si considera come il consigliere provinciale sia abilitato a svolgere le autenticazioni senza alcun limite che non sia quello legato al territorio dell’ente presso il quale è stato eletto, posto che il territorio rappresenta l’elemento costitutivo di ogni ente locale (cfr., in tali sensi, Cons. Stato, Sez. V, n. 1889/2012, secondo cui sussiste l’unico limite della territorialità, con la conseguenza che – come nel caso sottoposto al suo esame – il consigliere provinciale non può autenticare firme relative a competizioni elettorali di altra provincia).

Poiché gli organi degli enti locali svolgono le proprie funzioni soltanto all’interno del territorio amministrato, il consigliere provinciale è abilitato ad autenticare le firme ai sensi dell’art. 14 della legge n 53/1990 all’interno del territorio provinciale e, quindi, in relazione alle elezioni di comuni che ricadono in tale ambito. In proposito il Collegio non condivide il più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza della sezione V n. 2501/2013, secondo cui (richiamando il citato precedente della stessa sezione n. 1889/2012) per i consiglieri comunali e provinciali sussisterebbe l’ulteriore limite della pertinenza della competizione elettorale, nel senso che la norma in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano.

La riferita interpretazione non è affatto postulata né dal citato precedente giurisprudenziale n. 1889/2012 (che si limita ad affermare il principio della territorialità), né dalla sentenza n. 2731/2012 dello stesso Consiglio di Stato, che in realtà afferma un principio completamente diverso, e cioè che il potere di autentica del consigliere provinciale discende direttamente dalla legge e che pertanto prescinde dalla dichiarazione di disponibilità, che quindi può anche mancare o essere tardiva.

Tale riduttiva interpretazione non trova in ogni caso alcun riscontro nel chiaro quadro normativo delineato dall’art. 14 della menzionata legge n. 53/1990 (che non pone il limite della “pertinenza della competizione elettorale”). A ciò va aggiunto, che i consiglieri provinciali nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e che proprio in relazione a tale natura essi possono esercitare i poteri strettamente connessi a tale qualità senza alcun limite che non sia quello direttamente (e chiaramente) evincibile dal dettato normativo. Quindi, se è pur possibile desumere l’esistenza di un limite legato al territorio (in relazione all’importanza che tale elemento assume nell’ambito degli enti locali), non appare invece altrettanto logico ricavare dalle norme in materia anche l’ulteriore limite della “pertinenza della competizione elettorale”, considerato viepiù che questo verrebbe a determinare una indebita limitazione nell’esercizio delle funzioni di tali organi politici.

Opinare diversamente significherebbe introdurre una presunzione assoluta di incompatibilità di cui manca ogni traccia in diritto positivo e che non trova giustificazione nemmeno in esigenze sostanziali di certezza giuridica ulteriori rispetto a quelli esigibili dall’attività di autentica della sottoscrizione di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede.

Peraltro nell’attività di autenticazione non sussiste una finalità di controllo (che potrebbe giustificare un irrigidimento delle condizioni necessarie per svolgere tale attività secondo il più recente orientamento seguito dal giudice di appello), essendovi unicamente la certificazione da parte del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione in sua presenza di una sottoscrizione da parte di un soggetto identificato, quindi di un’attività materiale, magari in calce ad un’istanza o dichiarazione della cui veridicità sotto il profilo ideologico egli non si pone nemmeno come garante; a ben vedere, anche nell’affine attività di autenticazione di copie di atti e documenti (art. 18 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445) chi procede all’attestazione di conformità non risponde del contenuto ideologico di questi, ma solo della loro accertata identità fisica.

Andranno messe in conto ulteriori contenziosi in materia, che potrebbero essere evitati solo che si evitasse, da parte dei soggetti “autenticatori” di accedere ad interpretazioni loro maggiormente “gradite”, ma più prudenziali.

VEDI:
TAR Campania Napoli sez. II 5/12/2013 n. 5603
Potere dei consiglieri provinciali di autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati

 

 

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