Elezioni comunali, liste e presentatori: l'autenticazione richiede caratteri sostanziali, tra cui la sua data

Elezioni comunali, liste e presentatori: l’autenticazione richiede caratteri sostanziali, tra cui la sua data

L’assenza della data in cui è stata effettuata l’autenticazione delle firme dei presentatori (o, meglio, i presentatori hanno firmato e il soggetto autenticante ha attestato che tale sottoscrizione è avvenuta in sua presenza), non costituisce una mera irregolarità formale, ma presenza un carattere sostanziale, tanto da legittimare la ricusazione della lista interessata.
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, Sez. 1^, sent. n. 616 del 10/4/2012 considerando come il motivo di ricusazione di una lista elettorale riguardante l’assenza della data nell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori in tutti i modelli presentati non può essere relegata al rango di semplice irregolarità formale non incidente sulla effettiva funzione della autenticazione e non comportante dubbi rispetto ai termini fissati dall’art. 14, 3 L. 21/3/1990, n. 53.
Infatti, l’indicazione, da parte di colui che esegue l’autenticazione dei sottoscrittori della lista elettorale, di luogo, data e delle modalità di identificazione dei sottoscrittori, costituisce parte essenziale e sostanziale dell’autenticazione, la quale, per poter produrre i suoi speciali effetti probatori, deve precisare se l’identificazione è avvenuta per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale, con conseguente esclusione di equipollenti o di regolarizzazioni postume (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.8.2010, n. 5924; Id. 23.7.2010, n. 4846; 25.7.2005, n. 3920; 18.6.2002, n. 3212; 18.6.2001, n. 3212; TAR Lazio, Latina, sez. I, 23.10.2009, n. 983; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 19.2.2009, n. 380; TAR Sardegna, sez. II, 1.7.2005, n. 1582). In particolare la norma cui fare riferimento attualmente è quella di cui all’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53 , la quale dopo aver attribuito al comma 1 la competenza ad eseguire le autenticazioni, fra gli altri, ai consiglieri comunali e provinciali, prescrive, al comma 2, che l’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell’art. 20 L. 4/1/1968, n. 15 (normativa oggi trasfusa nel d.P.R. 28/12/2000, n. 445) e, al terzo comma che “le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”. Appare quindi evidente, proprio in considerazione della natura eccezionale e temporanea dell’attribuzione della competenza a eseguire le autenticazioni, che assume carattere essenziale e costitutivo della fattispecie il c.d. “tempus” dell’autenticazione atteso che, ove questa sia effettuata al di fuori dei limiti consentiti, pur se possibile, sarebbe soggetta alla sanzione di nullità. Del resto, l’art. 21-septies L. 7/8/1990, n. 241 prevede la nullità del provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali (e fra questi deve essere annoverata la data dell’autenticazione, secondo la prescrizione del citato art. 14) o che sia viziato da difetto assoluto di attribuzione.

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