Elezioni degli organi dei comuni. Maggioranza, minoranza, ed arrotondamenti (3) Premio di maggioranza, ma senza maggioranze “bulgare”. I T.A.R. … optano sulla persuasione

Elezioni degli organi dei comuni. Maggioranza, minoranza, ed arrotondamenti (3) Premio di maggioranza, ma senza maggioranze “bulgare”. I T.A.R. … optano sulla persuasione

Sulle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione dei seggi nelle elezioni dei consigli comunali, specie in occasione del turno di ballottaggio, il Consiglio di Stato si era espresso dapprima con la sent. n. 1197 del 10/3/2012, poi con la sent. n. 2928 del 21/5/2012, emesse entrambe dalla Sez. 5^ (vedi Newsletter  n. 11/2012 del 31/5/2012 [2012.264] ).
Ora, il T.A.R. per la regione Piemonte, Sez. 2, sent. 1082 dell’11/10/2012, formula alcune considerazioni, per le quali l’art. 73, 10 D. Lgs. 18/2000, n. 267, pur perseguendo l’obiettivo di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti valori di governabilità dell’ente locale e di tutela delle minoranze, non fissa una soglia massima invalicabile, ma, al contrario, una soglia minima che deve essere comunque rispettata, anche a costo di un limitato sacrificio delle aspettative delle liste di minoranza.
Dalla norma citata emerge che il legislatore ha inteso assicurare al sindaco eletto una consistenza maggioranza nell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Siffatto obiettivo assume, nel contesto della legge elettorale, carattere prioritario, perché risponde ad una esigenza che il legislatore ha considerato primaria, al punto da stabilire, per consentire il “governo” pieno e stabile dell’amministrazione comunale, una composizione del consiglio comunale difforme da quella risultante dall’applicazione del criterio di mera proporzionalità (vedi Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 3021).
Per coerenza con tale impostazione logica e sistematica, il rispetto del “premio” di maggioranza assume il ruolo di principio ermeneutico chiave, nel senso che, in presenza di norme che si prestino ad una duplice interpretazione, l’una che lasci indenne, l’altra che possa infrangere la soglia del sessanta per cento, va prescelta la prima (vedi Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 1999, n. 632 su analoga disposizione contenuta nell’art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81).
Ne consegue che, nel bilanciamento tra i contrapposti valori della governabilità dell’ente locale e della tutela delle minoranze, il secondo deve ritenersi recessivo, onde preservare il valore fondamentale della governabilità degli enti territoriali all’esame, desumibile dalla regola generale del maggioritario individuata dal legislatore quale criterio ispiratore della disciplina delle elezioni comunali.
L’arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe, infatti, di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge e ciò non corrisponderebbe né alla “ratio” della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni.
Appaiono, poi, condivisibili le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1197 del 2012, laddove afferma che l’invocato criterio dell’arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi e per difetto nel caso contrario non può trovare accoglimento, in quanto contrario alla lettera della norma, dato che “quando tale criterio è applicabile nelle elezioni amministrative, ciò è espressamente previsto dal t.u.e.l., come esplicitato dall’art. 71, comma 8, relativamente alla elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti; dall’art. 75, comma 8 per la elezione del consiglio provinciale; dall’art. 73, comma 1, per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali, senza che ciò sia invece previsto in ordine al riparto dei seggi tra le liste che ne hanno titolo”.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene maggiormente persuasive le conclusioni cui è pervenuta la V Sezione del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1197 del 1° marzo 2012 rispetto a quelle cui la medesima Sezione è pervenuta nella successiva e più recente pronuncia n. 2928 del 21 maggio 2012. È da ritenersi, pertanto, che la soglia del 60% dei seggi di cui al comma 10 dell’art. 73 del t.u.e.l. sia tassativa e che vada raggiunta comunque, anche in sede di ballottaggio.
Correttamente, pertanto, l’Ufficio elettorale centrale, nel caso in cui la percentuale del 60%, rapportata ai 32 seggi complessivi, risulti pari a 19,2, ritenendo che tale numero dovesse essere arrotondato per eccesso, ha attribuito 20 seggi (ovvero una percentuale pari al 62,50% dei seggi complessivi) alle liste collegate al candidato sindaco eletto, anziché 19. Il altre parole, il T.A.R., di fronte a pronunce non omogenee, ha ritenuto di aderire all’approccio ritenuto maggiormente persuasivo, cosa che lascia presagire come possano, in prospettiva, aversi numerosi altri contenziosi sull’interpretazione da tale alle norme di riferimento.

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