Elezioni degli organi dei comuni. Maggioranza, minoranza, ed arrotondamenti. Premio di maggioranza, ma senza maggioranze "bulgare". I T.A.R. … optano sulla persuasione, ma non tutti: pareri non omogenei. - Circolari, natura e forza

Elezioni degli organi dei comuni. Maggioranza, minoranza, ed arrotondamenti. Premio di maggioranza, ma senza maggioranze “bulgare”. I T.A.R. … optano sulla persuasione, ma non tutti: pareri non omogenei. – Circolari, natura e forza

È noto che le circolari, pur quando formalmente dirette agli organi periferici dell’amministrazione, hanno una indubbia rilevanza esterna, solo però quando non sono espressione di una mera attività interpretativa, in quanto in tale ipotesi le circolari sono suscettibili di “disapplicazione” da parte del giudice (Cons. Stato, Ad. plen., 14.11.2011, n. 19).

Le circolari amministrative, invero, sono atti diretti agli organi ed uffici periferici e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; dal che discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione; mentre, per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime, potendo peraltro essere disapplicate qualora siano contra legem (Cons. Stato, sez. VI, 9.12.2010, n. 8637).

Lo ha stabilito il T.A.R. per la regione Abruzzo, sede di Pescara, Sez. 1 ^, sent. n. 421 del 160/10/2012.

Ma trattandosi di attribuzione del c.d. “premio di maggioranza”, la stessa sentenza ha affermato come, ai fini della determinazione del premio di maggioranza, nel caso in cui il computo del 60% dei seggi dia come risultato un numero decimale, deve effettuarsi l’arrotondamento per eccesso della cifra decimale, se superiore a 50 centesimi, e per difetto in caso contrario, in analogia con la disciplina contenuta negli artt. 75 e 71 de TUEL, dato l’evidente rapporto di somiglianza e/o affinità tra gli elementi della fattispecie regolata da tali articoli e gli elementi di quella non regolata e data l’identità della ratio delle predette disposizioni, ravvisabile nell’individuazione di un punto di equilibrio tra i principi della governabilità e della rappresentatività.

Sul piano concreto e nello specifico, il sistema dell’arrotondamento, oltre ad essere una necessità, nulla toglie alla governabilità dell’Ente, potendo la maggioranza contare sempre su un sostanzioso margine numerico, senza ignorare che trattasi di un “premio di maggioranza”, dato a scapito della rappresentatività politico-amministrativa della minoranza, che deve sempre avere una sua capacità operativa e contro-bilanciante.

Né può attribuirsi alcuno specifico rilievo alla circostanza che la norma in questione abbia inteso assicurare “almeno” il 60% dei seggi, in quanto tale avverbio è utilizzato anche nei predetti artt. 71 e 75.

Giova, infine, precisare che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, non può non considerarsi che una diversa soluzione della questione interpretativa porterebbe a vedere disciplinate diversamente fattispecie sostanzialmente identiche, con la conseguenza che tale disciplina potrebbe in astratto porsi in contrasto con i principi costituzionali in materia, in quanto in alcuni enti – con peraltro un numero di consiglieri anche ridotto – la governabilità, considerando i predetti arrotondamenti per difetto, sarebbe meno garantita rispetto ai comuni come quello ora all’esame nei quali la minoranza vedrebbe sempre sacrificata la sua rappresentatività.

In senso non esattamente (…) uniforme, si è, abbastanza recentemente, espresso il T.A.R. per la regione Piemonte, sez. 2^, sent. n. 1082 del 11/10/2012, cosa che fa mettere in conto, come già osservato, che su tali questioni possano aversi ulteriori pronunce giurisprudenziali, specie considerando i livelli di litigiosità a cui i procedimenti elettorali, specie per quanto riguarda l’attribuzione dei seggi, sono esposti ed auspicando che, prima o poi, i diversi organi della giustizia amministrativa vengano a trovare una linea interpretativa abbastanza uniforme.

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