Elezioni dei sindaci e dei consigli comunali: l’indicazione, errata, di una data di nascita di un candidato non è riconducibile all’errore materiale

Elezioni dei sindaci e dei consigli comunali: l’indicazione, errata, di una data di nascita di un candidato non è riconducibile all’errore materiale

Il Consiglio di Stato, sez. V, n. 2514 del 15.5.2014 ha dichiarato legittima l’esclusione di candidati alla carica di consigliere comunale dalla lista ammessa alle elezioni comunali qualora i delegati alla presentazione di detta lista abbiano chiesto alla sottocommissione elettorale una rettifica della data di nascita dei citati candidati, indicando quella corretta in luogo di quella erroneamente indicata, considerato che la rettifica della data di nascita equivarrebbe alla sostituzione di un candidato con un altro e quindi alla presentazione di una nuova candidatura, in quanto: a) la non corrispondenza dei dati anagrafici non può considerarsi frutto di un errore materiale chiaramente individuabile, dal momento che i dati anagrafici risultanti nella lista corrispondevano ad un soggetto diverso, residente nello stesso comune in cui risiede la ricorrente esclusa; b) era irrilevante la circostanza che l’omonima avesse escluso, con dichiarazione autenticata, di avere inteso candidarsi alle elezioni, dal momento che la sottocommissione elettorale era tenuta unicamente a dare rilievo alla volontà dei sottoscrittori/presentatori all’atto della presentazione della lista, a nulla valendo le loro postume dichiarazioni autenticate, che non appaiono idonee a dimostrare che la loro volontà fosse dall’origine chiaramente orientata nel senso di presentare un candidato con quei dati anagrafici. Invero, osserva la sezione che – ancorché la firma apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura appare essere la medesima e la signora omonima abbia dichiarato di non essere candidata a consigliere comunale e di non aver dato il consenso alla utilizzazione del proprio nome per l’inserimento della lista di cui trattasi – è fondamentale ai fini della decisione la circostanza che la volontà dei presentatori della lista è stata espressa, come da copia dei modelli prodotti in giudizio, con riferimento alla omonima signora nata nella medesima località seppur in data diversa, realmente esistente, senza che in essi fossero inseriti altri dati ad esse relativi. Le dichiarazioni postume consegnate all’Ufficio elettorale da detti presentatori devono inoltre ritenersi inidonee a privare di rilevanza la circostanza che, alla scadenza del termine per la presentazione della lista, la sottoscrizione apposta in calce al modello di presentazione dei candidati alla carica di consigliere comunale per la lista di cui trattasi, era sostanzialmente riferita a persona diversa da quella indicata poi in dette dichiarazioni, pena la violazione dei termini perentori fissati dalle disposizioni in materia elettorale a tutela del rigoroso iter procedimentale fissato a tutela della certezza delle operazioni di scelta dei candidati e poi di voto.

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