Elezioni del sindaco e del consiglio comunale: presentazione delle liste, sottoscrizioni e requisiti di queste

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale: presentazione delle liste, sottoscrizioni e requisiti di queste

Con alcune sentenza amministrative, alcuni T.A.R. sono intervenuti in materia di ricusazione delle liste delle candidature per le elezioni degli organi dei comuni motivate sulle sottoscrizioni delle liste da parte degli elettori. La prima è quella del T.A.R. per la regione Puglia, sede di Bari, sez. I, n. 567 del 2.5.2014 per la quale “gli artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. 16.5.1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale”. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ricusazione di una lista elettorale per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori previsti, nel caso in cui le sottoscrizioni (408) ritenute invalide siano state apposte nello stesso spazio di tempo, in piena contestualità e dinanzi ad un medesimo pubblico ufficiale autenticante, in un foliario recante l’intestazione “atto separato”, rispetto ad altro foliario – ritenuto pienamente regolare – recante l’intestazione “atto principale”, in tal modo il secondo dovendosi considerare mero allegato del primo; considerato che l’”atto separato” contiene la espressa dichiarazione dei sottoscrittori di voler sostenere la lista ricusata allegata al menzionato atto principale, recante numero 32 candidati alla carica di consigliere comunale, risultando la prima facciata di detta dichiarazione comunque munita del contrassegno della lista, nonché della descrizione puntuale dello stesso contrassegno; dunque, anche in relazione al principio del favor partecipationis in materia elettorale, il ricorso merita accoglimento, in quanto appare ragionevole che i sottoscrittori avessero piena consapevolezza del supporto fornito alla lista in parola, oltre che ai candidati presenti nella medesima. La seconda è quella del T.A.R. per la regione Toscana, sez. II, n. 690 del 2.5.2014, con cui è stato dichiarato legittimo il provvedimento di ricusazione di una lista elettorale motivato in ragione del fatto che le autenticazioni delle firme sia dei sottoscrittori, sia dei candidati alla carica di consigliere comunale sono risultate prive dell’indicazione della data e del luogo delle autenticazioni stesse, requisito essenziale ai fini della loro validità ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 53/1990; al riguardo, a nulla rileva che le autenticazioni siano state eseguite da due assessori comunali che, a norma dell’art. 14 della legge 53/1990, possono esercitare detto potere solo nell’ambito territoriale del comune in cui esercitano il proprio ufficio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 9.10.2013, n. 22) e solo relativamente a cittadini residenti nel medesimo comune, in quanto la mera esistenza di un limite territoriale all’esercizio del potere di autenticazione non è sufficiente a garantire che quel potere sia stato, in concreto, esercitato in quel determinato luogo. Quanto alla mancata indicazione della data, a nulla rileva che i moduli prestampati utilizzati per le dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati e le dichiarazioni di accettazione delle candidature recano l’indicazione dell’anno in corso (2014). Anche la decisione della sezione 11.2.2013, n. 779, ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione di una candidatura perché la dichiarazione di accettazione della stessa era priva della indicazione della data e del luogo; e in quell’occasione è stato ritenuto “del tutto irrilevante, ai fini del perfezionamento e della validità della procedura di autenticazione, che il modulo utilizzato in concreto, predisposto dal Ministero dell’interno, faccia riferimento a l d.lgs. 31.12.2012, n. 235 (t.u. in materia di incandidabilità, pubblicato nella G.U. del 4.1.2013, n. 3 ed entrato in vigore il successivo 5 gennaio 2013), e dunque dimostri che la sottoscrizione e l’autenticazione non sono antecedenti al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

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