Elezioni ed autenticazioni delle sottoscrizionei. I (noti) limiti della competenza dei consiglieri, che abbiano dichiarato la propria disponibilità

Elezioni ed autenticazioni delle sottoscrizionei. I (noti) limiti della competenza dei consiglieri, che abbiano dichiarato la propria disponibilità

Con l’art. 4 L. 30/4/1999, n. 120 era stato, come largamente noto, modificato l’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53, in mategoria di Pubblici Ufficiali (ché di questo si tratta) legittimati alle autenticazioni (non attribuite esclusivamente ai notai) delle sottoscriizoni nei procedimenti elettorali, prevedendo anche la legittimazione dei consiglieri comunali, o provinciali, che abbiano dichiarato tale propria dispionibilità al sindaco (o al presidente della provincia), atto con cui assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali, in relazione a tutti i soggetti interessanti, sulla base del princiopio di imparzialità e di nuon andamento.
Assumendo una tale qualificazione di Pubblico Ufficiale, il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art. 14 della legge 21.3.1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure alle quali questo sia interessato.
Lo ha constatato il Consiglio di Stato, sez. 5^, sent. n. 1889 del 31/3/2012, traendone la conseguenza, ovvia, per cui il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale. Deve infatti essere sottolineato come, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo.
E’ anzi pacifica la nullità dell’atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente sul territorio di altro ente dello stesso rango e natura. Se sia permessa la battuta, irriverente, forse è per questa connessione con il territorio che un consigliere comunale (uscente) e intenzionato a ri-candidarsi alla medesima carica nel medesimo comune ha autenticato la propria sottoscrizione apposta sulla .. propria dichiarazione di accettazione della candidatura (probabilmente, utilizzando uno specchio in modo da èpoter attestare che la firma è stata apposta in sua (del Pubblico Ufficiale così legittimato) presenza). Applicazione del principio di terzierietà, oppure violazione dell’art. 78, 2 T.U.E.L., oppure violazione dell’art. 97, 1 Cost., oppure, più semplicemente, incompetenza… “professionale”?
Sia come si voglia, ma, anche qui, una nuillità e del tutto scontata.

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