Elezioni nei comuni con oltre 15.000 abitanti e premio di maggioranza: ormai, sembra, il Consiglio di Stato si stia orientando in una direzione, probabilmente univoca

Elezioni nei comuni con oltre 15.000 abitanti e premio di maggioranza: ormai, sembra, il Consiglio di Stato si stia orientando in una direzione, probabilmente univoca

Sulla questione dell’applicazione dell’art. 73, 10 T.U.E.L., in materia di attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni dei sindaci e consigli comunali con oltre 15.000 abitanti, in particolare qualora l’elezione del sindaco si abbia al 2° turno, dopo alcune sentenza, di contenuto diverso (cui diversi T.A.R. avevano aderito ora all’uno, ora ad altro orientamento interpretativo), si era progressivamente venuta o formare, presso il Consiglio di Stato, una prevalenza per uno degli orientamenti.

L’ultima pronuncia, aderendo all’orientamento che sta prevalendo, è quella del Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 4196 del 20/8/2013 con cui è stato affermato che l’art. 73, 10 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dopo alcune oscillazioni, ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che considera la percentuale del 60% dei seggi del consiglio comunale da attribuire alla maggioranza il limite minimo del premio di maggioranza o di governabilità, suscettibile di essere incrementato in presenza di cifre decimali che vanno comunque e sempre arrotondate all’unità superiore con attribuzione di un ulteriore seggio alla coalizione vittoriosa (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 26.10.2011, n. 5721; 18.4.2012, n. 2260; 16.4.2013, n. 2086).

Si è evidenziato in particolare che l’arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge e ciò non risponderebbe alla ratio della norma e alla volontà del legislatore rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni. In conclusione deve ritenersi che il legislatore nella sua discrezionalità, ha ritenuto di privilegiare la governabilità dei comuni, con parziale sacrificio della corrispondenza dei risultati elettorali alla volontà popolare, fissando nel 60% dei seggi, il limite minimo invalicabile dei seggi assegnati in consiglio comunale alla coalizione vincente.

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