ELETTORALE - Elezioni politiche 4 marzo 2018 – Manuale elettorale

Il servizio studi della Camera dei Deputati illustra nel Manuale elettorale 2018 gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere, la disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati.

Il 4 marzo 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si voterà, a differenza delle precedenti elezioni, con il nuovo sistema misto, parte proporzionale e parte maggioritario, introdotto dalla legge n. 165 del 2017. Contemporaneamente alle elezioni politiche, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio.

I principali elementi che caratterizzano il nuovo sistema elettorale sono:

  • il territorio nazionale è suddiviso, per le elezioni della Camera, in 27 circoscrizioni elettorali (cui si aggiunge la Valle d’Aosta) di dimensione regionale o infraregionale, e, per l’elezione del Senato, in 20 circoscrizioni regionali, corrispondenti alle regioni;
  • 231 seggi, alla Camera, e 109, al Senato, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all’interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato; si aggiunge la Valle d’Aosta che si articola in un collegio uninominale maggioritario per la Camera e uno per il Senato;
  • i restanti seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
  • la ripartizione avviene, innanzitutto, per la Camera a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi – per ciascuna coalizione – tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo – analogamente a quanto avviene a livello nazionale – prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi; al Senato la ripartizione è effettuata, con analoghe procedure, a livello regionale, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 57 Cost.;
  • per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). Solo per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento dei voti in almeno una regione;
  • in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione;
  • l’elettore dispone di un unico voto, valido sia per l’elezione del candidato del collegio uninominale sia per la determinazione della cifra elettorale della lista e, quindi, per l’elezione dei candidati per la parte proporzionale;
  • sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell’equilibrio di genere: i candidati nei collegi plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e dalle coalizioni di liste nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali in qualità di capolista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, in misura superiore al 60 per cento.

Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero: sei senatori e dodici deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita “circoscrizione Estero”.

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche i cittadini temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, come previsto dalla legge 52/2015.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 1123) ha disposto – per le sole elezioni politiche del 2018 – la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni stabilito dalla legge elettorale (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) necessarie per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera, sia del Senato. Inoltre, ha previsto l’ammissione di osservatori OCSE allo svolgimento delle votazioni (art. 1, comma 1124).

>> Vedi il Manuale elettorale 2018

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