Esclusione dalla candidatura alla carica di consigliere comunale

Esclusione dalla candidatura alla carica di consigliere comunale

L’art. 58 T.U.EL. regola alcune cause di incandidabilità (o, se lo si preferisca, “cause ostative alla candidatura”).
In materia si segnala quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 2485 del 28/4/2012 che ha dichiarato legittimo il provvedimento della CECirc di esclusione di un candidato alla carica di consigliere comunale, per essere lo stesso incorso nella causa di incompatibilità di cui all’art. 58, comma 1, lett. c) del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in caso di condanna, con sentenza definitiva, per i reati, integrati in concorso con altri e unificati nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., di tentata truffa aggravata, falso ideologico commesso da privati in atto pubblico, abuso d’ufficio.
Secondo il condivisibile orientamento ermeneutico assunto dalla Corte di legittimità (Cass. civ. sez. I, 27.7.2002, n. 11140 e 14.2.2004, n. 2896), l’art. 58, comma 1, lett. c), D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 contiene una norma di chiusura, volta ad includere nell’area della norma inabilitante, aperta e residuale, tutti i comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell’interesse protetto, con la conseguenza che la predetta causa ostativa impedisce l’assunzione di pubblici uffici elettivi da parte di soggetti che a qualsiasi titolo siano rimasti implicati, con una condotta penalmente rilevante, nella commissione di illeciti penali commessi con abuso di poteri e violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione e ad un pubblico servizio.

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