STATO CIVILE - Alterazione di stato civile del neonato

Falsità nella formazione di un atto di nascita

Con sentenza n. 236/2016,  la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

La disposizione censurata, sotto la rubrica «Alterazione di stato», prevede, al secondo comma, che chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di una siffatta cornice edittale, ritenendola eccessiva e perciò irragionevole e sproporzionata, in violazione dellart. 3 Cost., alla luce dell’effettivo disvalore attualmente attribuibile alla condotta incriminata, anche in relazione al trattamento sanzionatorio che il legislatore riserva alle fattispecie di reato di cui agli artt. 567, primo comma, 566, secondo comma, e 568 cod. pen., asseritamente analoghe a quella prevista dalla disposizione censurata e ritenute comunque non meno gravi (o addirittura più gravi) di essa.

 

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