Gli uffici elettorali di sezione, i presidenti di seggio

Gli uffici elettorali di sezione, i presidenti di seggio

La legge n. 53/1990 ha stabilito l’istituzione dell’albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di presidente di seggio che viene tenuto presso la cancelleria di ciascuna corte d’appello.

Possono far parte di questo albo tutti coloro che in possesso dei requisiti per essere elettori e in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado non si trovino in una delle seguenti cause ostative:

1) alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;

2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti (figure queste da ricondurre a quelle previste dall’attuale legislazione in materia sanitaria);

4) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’aggiornamento dell’albo cosi istituito e formato ha luogo per fasi.

a) Entro il mese di ottobre di ciascun anno: i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che siano in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

La richiesta ha la forma della domanda scritta al sindaco, indicante:

– la data di nascita;

– il titolo di studio;

– la residenza;

– la professione, arte o mestiere esercitati.

Il sindaco, sentito il responsabile dell’ufficio elettorale comunale/ ufficiale elettorale ed accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti e non rientrano nelle categorie escluse dalle funzioni di componente di seggio elettorale, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d’appello, per l’inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

b) Nel mese di gennaio di ciascun anno: il presidente della corte d’appello dispone per la cancellazione dall’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale di chi:

– non abbia i requisiti di legge;

– chiamato a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbia svolte senza giustificato motivo:

– abbia presieduto seggi elettorali le cui operazioni siano state annullate dal giudice amministrativo (anche se la decisione di annullamento non e ancora definitiva);

– sia stato condannato per alcuni dei reati “elettorali” previsti dai relativi testi unici;

– si sia reso responsabile di gravi inadempienze, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici elettorali immediatamente sovraordinati.

Le cancellazioni sono comunicate ai sindaci, per estratto, relativamente ai nominativi da questi segnalati per la proposta di altri nominativi per l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

Analoghe comunicazioni sono effettuate, sempre per estratto, ai presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi in precedenza da questi segnalati.

c) Entro il mese di febbraio di ciascun anno: i sindaci, in seguito alla comunicazione dell’estratto dei nominativi dei quali il presidente della corte d’appello ha disposto la cancellazione, procedono, sentito il responsabile dell’ufficio elettorale comunale, a proporre per l’iscrizione altri nominativi ed in numero doppio rispetto a quello dei cancellati.

I nominativi proposti per l’iscrizione devono essere in possesso del titolo di studio previsto e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Per i nominativi di cui viene proposta l’iscrizione deve essere precisato se abbiano o meno manifestato, con dichiarazione scritta, il proprio gradimento all’incarico di presidente di seggio elettorale.

d) Aggiornamento dell’albo: ai fini dell’aggiornamento dell’albo, l’iscrizione e disposta dal presidente della corte d’appello, dando precedenza a coloro che hanno manifestato con dichiarazione scritta il proprio gradimento all’incarico o hanno presentato domanda di iscrizione, caso nel quale il gradimento e implicito nella domanda stessa.

Se all’atto della votazione qualche elettore, designato come presidente, e impedito ad assumere tale incarico, allora la presidenza di quell’ufficio di sezione viene assunta dal sindaco o da un suo delegato.

In poche parole il sindaco nomina un sostituto che, logicamente anche se non espressamente previsto dalla legge, deve essere scelto tra quelli iscritti nell’albo delle persone idonee ad assumere l’incarico di presidente di seggio elettorale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *