I "cattivi" non li vogliamo, forse. Ovverossia, le norme in materia di incandidabilità, ma, anche, di divieto a ricoprire carice di Governo

I “cattivi” non li vogliamo, forse. Ovverossia, le norme in materia di incandidabilità, ma, anche, di divieto a ricoprire carice di Governo

Un tempo, in materia di elettorato passivo, si conoscevano gli istituti dell’ineleggibilità – e dell’incompatibilità, tanto da potersi ricordare come, in quale C.E.Circ., in occasione dell’esame di ammissione di liste per le elezioni degli organi dei comuni, qualche componente (di solito, di designazione da parte del consiglio provinciale, meglio se di “prossimità” diversa da quella direttamente coinvolta) avesse eccepita la presenza di una di queste condizioni in questa o quella lista di candidati, con grandi difficoltà, per il Presidente della C.E.Circ., di spiegare e far accettare che non spettava ad un tale organo alcun sindacato, specie se preventivo, sulle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità.
Successivamente, in particolare per gli EE. LL., è stato introdotto anche l’istituto dell’incandidabilità (art. 58 T.U.EL.).
A seguito della delega legislativa di cui all’art.1, 63, 64 e 65 L. 6/11/82012, n. 190, è stato emanato il T.U. in materia di incadidabilità, nonché di divieto di ricoprire cariche di Governo, D. Lgs. 31/12/2012, n. 235, che, in quanto T.U., non dovrebbe (almeno sulla carta) presentare norme (sotto il profilo sostanziale) nuove, ma solo una riscritttura di altre pre-esistenti, pur se con qualche “messa a fuoco” di alcuni aspetti.
Tra l’altro, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l’assenza di condizioni di incadidabilità è auto-dichiarata dai candidati, per cui, in caso di dichiarazione non veridica, il relativo accertamento non può che essere se non successivo all’ammissione delle liste, avendosi in tal caso dichiarazione di mancata proclamazione (…), mentre se una causa di incadidabilità sopravvenga, o sia accertata, in corso di mandato (cioè, dopo sia la proclamazione che la convalida degli eletti), la camera di appartenenza delibera, al pari di quanto avviene per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Per il Parlamento europeo sono previste norme analoghe di quelle previste per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Tra l’altro, vi sono anche divieti circa le cariche nel Governo nazionale, dove si segnala l’iniziale maiuscola e l’aggettivo, come se, giuridicamente, vi fossero anche “governi” diversi da quello che è il C.d.M.
Tali condizioni d’incadidabilità (o di divieto ad assumere carica nel Governo) durano (salva riabilitazione) per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice e, in ogni caso l’incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non inferiore a sei anni (con possibilità di aumento di 1/3). Per le regioni (e ASL), ricordando come l’art. 122 Cost. abbia attribuito alla competenza legislativa regionale la determinazione delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, si prevedono più condizioni di incandidabilità, ma altresì condizioni di sospensione dalla carica, in tal caso anche con sentenze non definitive (in alcuni casi, confermate in 2° grado), che cessa dopo 18 mesi (e durante la quale il “sospeso” continua a percepire indennità di carica, seppure ridotta di una certa percentuale, fissata con legge regionale).
Anche qui, in sede di presentazione delle liste, l’assenza di condizioni di incandidabilità è auto-dichiarata, con un’auto-certificazione. Per gli organi pù prettamente locali (province, comuni, circoscrizioni comunali, unioni di comuni, comunità montane, fino ai componenti dei C.d.A. di consorzi, aziende speciali ed istituzioni ), sono previste più condizioni di incandidabilità, sempre oggetto di auto-certificazione in sede di presentazione delle liste e che richiamano quelli per le regionali e che si estendono ad ogni altro incarico la cui elezione (non nomina!) sia di competenza di organi delle province o dei comuni (quasi a dare atto che vi siano già elezioni di 2° e (…) che le giunte abbiano titolarità … elettive).
Anche per questi livelli di governo si individuano cause di sospensione (per un massimo di 18 mesi) dalla carica (cfr.., anche, ex art. 59 T.U.EL., contestualmente abrogato), anche ultronee rispetto alle condizioni d’incandidabilità.

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